Regolamento didattico di Ateneo

Titolo 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 31 - Efficacia

1.Le disposizioni del presente Regolamento relative alla programmazione e all’organizzazione dell’offerta formativa si applicano dall’anno accademico successivo all’entrata in vigore del Regolamento.

2.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative vigenti.
3.Il presente regolamento è applicabile anche ai Corsi di studio ai sensi del D.M. 509/99 ancora attivi nell’anno accademico della sua entrata in vigore.

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 32 - Norme finali

1.L’Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2.I Dipartimenti assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l’iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione.
3.Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso l’Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.
4.I procedimenti amministrativi relativi alle carriere degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.

5.L’elenco dei Dipartimenti e gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono pubblicati sul sito di Ateneo e sono regolarmente aggiornati.