Regolamento didattico di Ateneo

Titolo 3 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 26 - Immatricolazioni e iscrizioni

1.Le modalità e i termini di immatricolazione e di iscrizione ad anni successivi al primo dei Corso di studio, compresi i Bandi di ammissione, i Manifesti degli studi e delle tasse, sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
2.Eventuali limitazioni quantitative e qualitative all’accesso ai Corsi di studio vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, su proposta dei Dipartimenti interessati.
3.Ulteriori informazioni relative a immatricolazioni e iscrizioni subordinate a procedimenti di selezione o di propedeuticità, previste dai Regolamenti didattici, devono essere comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma 1.
4.Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più Corsi di studio, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 27 - Iscrizione a tempo parziale

1.I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifici percorsi formativi di durata superiore a quella normale per studenti che dichiarino di optare per l’impegno a tempo parziale.
2.Il Regolamento didattico del Corso di studio stabilisce il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 28 - Certificazioni

1.L’Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2.Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del RAU, l’Ateneo rilascia, come supplemento al diploma (diploma supplement) di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dall’Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 29 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all’estero

1. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università straniere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche ed organizzative.
2.La mobilità studentesca e il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero vengono disciplinati da apposito regolamento.

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 30 - Tutela dei diritti degli studenti

1.Il Rettore è responsabile del rispetto dei diritti degli studenti nello svolgimento delle carriere di studio, coadiuvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2.Per la tutela dei propri diritti gli studenti possono rivolgersi al Garante di Ateneo, con le modalità previste dallo Statuto.
3.Sulle istanze concernenti la carriera di studio degli studenti provvede il Consiglio di Dipartimento e/o i Consigli del Corso di studio di appartenenza.
4.Sono immediatamente esecutive tutte le delibere riguardanti le convalide di atti di carriera compiute presso istituzioni accademiche italiane o straniere riguardanti passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di carriera.
5.Le delibere vengono comunicate dalla Segreteria studenti agli interessati, che potranno ricorrere al Rettore entro trenta giorni dal ricevimento.