Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'articolo 111, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Art. 2 - PROPOSTA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

1. La proposta per il conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario è formulata su iniziativa di un professore di prima fascia appartenente al Dipartimento a cui afferiva il professore interessato prima del pensionamento.
2. La proposta viene comunicata al Direttore del Dipartimento corredata da:
- sottoscrizione di otto professori di prima fascia dell’Ateneo, di cui almeno quattro appartenenti all’area scientifica, di cui allo Statuto, dell’interessato. Per le aree con meno di quattro professori di prima fascia, è ammessa la sottoscrizione di professori di prima fascia di aree scientificamente affini a quella dell’interessato; ;
- tre lettere che illustrino le benemerenze scientifiche del professore interessato, scritte da professori universitari non appartenenti all’Ateneo, di cui almeno due appartenenti ad università straniere, ove possibile.