1. Nel caso in cui non venga stipulata la convenzione, le procedure di reclutamento di soggetti disabili avvengono ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 68/99 e secondo quanto disposto dal DPR 333 del 10.10.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora la procedura riguardi la copertura di posti per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, i risultati delle prove vengono affissi all’albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo: dalla data di tale affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.