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Art. 6 - STUDENTI STRANIERI

E' compito dei coordinatori degli scambi informare gli studenti stranieri in entrata che il loro Learning Agreement deve pervenire per posta o via fax alla Ripartizione Mobilità Internazionale dell' Università di Trieste entro il 30 giugno.
Il modulo deve riportare chiaramente il nome del coordinatore italiano, l'area di studio, la durata della borsa e un elenco, anche provvisorio, dei corsi che si intendono seguire. Tali informazioni devono essere conformi alle condizioni generali dell'accordo bilaterale, in particolare per quanto riguarda il numero di studenti previsti dallo scambio e la durata dello stesso.
Informazioni incomplete o tali da rendere difficoltosa l'identificazione dell'accordo bilaterale che regola lo scambio ne possono pregiudicare definitivamente la presa in considerazione.