Statuto

Titolo 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Statuto

Art. 34 - Istituti

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti attualmente attivati presso le Facoltà dell'Ateneo sono riassorbiti secondo le disposizioni seguenti.
2. Gli Istituti per i quali è in corso un processo di aggregazione dipartimentale sono disattivati secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. 382/80.
3. Gli Istituti cui afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori almeno pari a dodici unità, per i quali entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto non venga iniziata la procedura di cui al comma due, si trasformeranno entro i successivi due anni in Dipartimenti secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento di Ateneo.
4. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti cui afferiscono professori di ruolo e ricercatori con un numero inferiore a dodici unità, verranno disattivati e i membri relativi afferiranno a strutture dipartimentali già esistenti secondo criteri di affinità.
5. Nell’ambito delle strutture dipartimentali a cui afferiscono, gli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le loro specifiche finalità assistenziali, possono mantenere la loro connotazione strutturale quali Unità Cliniche Operative.
6. La gestione amministrativo-contabile degli Istituti, nelle more della loro disattivazione, è affidata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, a centri di servizio.
7. Fino alla disattivazione degli Istituti, i Direttori degli stessi fanno parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche di cui all'art.19.

Statuto

Art. 35 - Costituzione degli organi statutari

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello Statuto si procede all’avviamento degli adempimenti per la costituzione del Consiglio degli Studenti, del Consiglio di amministrazione e delle rappresentanze elettive in seno ai Consigli di Facoltà e al Senato accademico.
2. Entro ulteriori novanta giorni si procede ad eleggere i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, come previsto dall’articolo 7.
3. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica all’entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all’insediamento nella loro composizione statutaria, che avverrà entro il 30 settembre 1997.
4. Il mandato del Rettore in carica, che ha avuto inizio il 1° novembre 1993, è prolungato fino al 31 ottobre 1997. Entro il 30 aprile 1997 saranno avviate le procedure per l’elezione del nuovo Rettore, il cui mandato avrà inizio con il 1° novembre 1997.
5. I Presidi e i titolari di cariche elettive diverse da quelle dei commi precedenti in carica all’entrata in vigore dello Statuto eserciteranno il loro mandato sino alla scadenza naturale.
6. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

Statuto

Art. 36 - Norme generali per gli organi collegiali

1. La mancata designazione o elezione di componenti dell’organo collegiale, in misura fino ad un terzo dei componenti, non impedisce la valida costituzione dell’organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione od elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all’atto della costituzione dell’organo.
2. L’ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorchè limitate a singole sedute o specifici atti. La predetta disposizione non si applica alle ipotesi di vicarietà espressamente previste dalla legge o dal presente Statuto.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato.

Statuto

Art. 37 - Norme generali per le elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni accademici.
2. Le rappresentanze degli enti esterni in Consiglio di amministrazione durano in carica per lo stesso periodo dei componenti elettivi dell'Ateneo.
3. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal Decano.

Statuto

Art. 38 - Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:

- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio delle Strutture scientifiche;
- il Consiglio degli Studenti;
- almeno tre Consigli di Facoltà;
- almeno dieci Consigli di Dipartimento.
2. L’iniziativa per una modifica dello Statuto può essere assunta anche da un numero di membri del personale tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento.
3. Le proposte di modifica vanno presentate al Rettore, il quale verificatane l’ammissibilità, ne dà comunicazione mediante affissione all’Albo di Ateneo e cura l’acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.
4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi degli aventi diritti al voto, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducono proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.
6. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti. In fase di prima applicazione del presente Statuto, in attesa che sia approvato dagli organi preposti il regolamento didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n.1836 e successive modificazioni.

Statuto

Art. 39 - Professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo speciale ad esaurimento

1. I professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati rispettivamente ai professori di seconda fascia ed ai ricercatori ai fini delle norme di cui al presente Statuto.

Statuto

Art. 40 - Il Garante di Ateneo

1. E’ istituito il Garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università.
2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l’esposto e, qualora ne ravvisi l’opportunità, trasmette le sue conclusioni all’organo o alla struttura di competenza.
3. Il Garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all’Università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il Garante decade dal suo ufficio.
4. Il Garante viene eletto dal Senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del Rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.
5. Gli organi dell’Ateneo e gli uffici dell’amministrazione universitaria collaborano con il Garante fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d’ufficio.
6. Gli oneri derivanti vengono definiti dal Consiglio di amministrazione.

Statuto

Art. 41 - Difesa in giudizio dell'Università

1. La rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle magistrature ordinarie, civili, penali, amministrative e speciali, sono affidate, di norma, all’Avvocatura dello Stato.
2. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, ed in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, l’Università potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando l’eccezionale scelta con adeguata motivazione.
3. I commi precedenti non si applicano alle ipotesi disciplinate dall’art. 31, comma 3, di assunzione a carico dell’Università di spese di difesa legale per l’assistenza in giudizio di dipendenti.