Statuto

Capo 3 - Consiglio di amministrazione

Statuto

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione / funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo.
2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti, il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;
c) approvare le variazioni di bilancio;
d) determinare, su proposta del Senato accademico, i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
e) deliberare i programmi edilizi dell’Ateneo ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato accademico;
f) adottare, su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
g) approvare la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
h) approvare le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
i) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo.

Statuto

Art. 11 - Il Consiglio di amministrazione / composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da: Rettore; Pro-Rettore; Direttore amministrativo; Direttore regionale delle entrate; un rappresentante della Regione F.V.G.; un rappresentante della Provincia di Trieste; un rappresentante del Comune di Trieste; un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trieste; sei rappresentanti del personale docente (due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori); un rappresentante delle strutture scientifiche; quattro rappresentanti degli studenti; tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale.
3. I rappresentanti degli Enti esterni concorrono alla determinazione del numero legale solo se presenti.
4. Il rappresentante delle strutture scientifiche viene eletto dal Consiglio delle Strutture Scientifiche nel proprio ambito all’atto del rinnovo del Consiglio di amministrazione.