Statuto

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Statuto

Art. 1 - Natura e fini

1. L’Università degli Studi di Trieste, in seguito denominata "Università", è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, i cui fini primari sono la promozione, l’organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati e lo svolgimento dell’insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario.
2. Attraverso il perseguimento dei propri fini istituzionali l’Università concorre allo sviluppo culturale ed economico del Paese.

Statuto

Art. 2 - Compiti istituzionali

1. Sono compiti istituzionali dell’Università, insieme a quelli di ricerca ed insegnamento:

- promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio per gli studenti italiani e stranieri;

- curare, anche in concorso con la Regione e con Enti pubblici e privati, l’orientamento degli studenti ai fini dell’iscrizione ai corsi universitari, anche con riguardo ai futuri sbocchi professionali, ed il tutorato;
- perseguire un livello di eccellenza negli studi attraverso l’istituzione di Collegi universitari;
- dedicare speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientandola prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo, anche dotandosi di apposite strutture;
- promuovere e incentivare la pratica sportiva nell'ambito universitario, tramite gli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti a livello locale, nazionale e internazionale.
2. L’Università può partecipare, con servizi didattici integrativi, all’aggiornamento culturale e professionale permanente.
3. L’Università contribuisce al sostegno delle attività dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso la propria sede, anche con la creazione di posti aggiuntivi.
4. L'Università in particolare può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, fermo restando il principio della prevalenza complessiva delle risorse pubbliche rispetto ai finanziamenti privati.

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Art. 3 - Altre attività istituzionali

1. Sono altresì attività istituzionali dell’Università:

- assicurare strutture di vita collettiva, favorire iniziative autogestite degli studenti, che ne promuovano la partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive, anche attraverso la predisposizione delle attrezzature necessarie;

- assicurare opportune forme di pubblicità ai risultati delle ricerche scientifiche svolte ed alle relative fonti di finanziamento, nei limiti di quanto concordato con la parte finanziatrice;
- assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale e favorirne altresì le attività culturali, sociali, sportive e ricreative;
- promuovere azioni idonee a garantire la funzionalità, la sicurezza e l’igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro;
- promuovere l’organizzazione di corsi di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento nonchè servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione;
- istituire, gestire ed erogare borse di studio - oltre a quelle previste dalla normativa vigente - finalizzate alla ricerca e all'effettuazione di tirocini, con risorse finanziarie comunque acquisite;
- promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale;
- esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie; porre in atto quanto sia necessario all’autofinanziamento delle proprie attività.

Statuto

Art. 4 - Organizzazione

1. In funzione dei fini primari della ricerca e dell’istruzione superiore, l’Università conforma la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l’efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio, adottando in particolare idonei strumenti di programmazione, nell’osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.
2. Ai medesimi fini l’Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali. Le relative modalità sono definite dal regolamento generale d’Ateneo.
3. L'Università assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi nonchè l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure ai sensi della legislazione vigente.
4. L'Università cura l’attuazione dei principi sanciti dalla legislazione vigente in materia di pari opportunità.
5. L’Università può consentire l'utilizzo del proprio marchio, cedere i propri brevetti, sponsorizzare attività commerciali a fini di autopromozione.
6. Nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Università, nei limiti e con le garanzie stabiliti dal regolamento: può partecipare a società commerciali; può accedere al mercato mobiliare ed immobiliare.
7. L’Università provvede all'organizzazione delle aree di studio, delle biblioteche, dei laboratori, dei centri e dei sistemi informativi, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Statuto

Art. 5 - Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto dell’Università è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell’Università e, integrato dai regolamenti di attuazione adottati secondo le procedure per ciò previste, disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Università , nei limiti specifici delle leggi dell’ordinamento universitario.
2. Il funzionamento dell’Università è regolato, oltre che dal presente Statuto:

- dal “regolamento generale di Ateneo” che detta le norme di organizzazione dell’Università;
- dal “regolamento didattico di Ateneo” che disciplina l’ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
- dal “regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
- dal “regolamento per le prestazioni in conto terzi”;
- dal “regolamento degli studenti” che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite degli studenti;
- da altri regolamenti richiesti dalla legge.
I regolamenti di cui al presente articolo e le loro eventuali successive modifiche sono approvati dai competenti Organi, a maggioranza assoluta dei componenti, in base a quanto stabilito dai successivi artt. 8, 10 e 12, ed emanati con decreto del Rettore.
I regolamenti: “generale di Ateneo”, “didattico di Ateneo”, “di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” assumono carattere generale e sono emanati secondo la procedura prevista dall’art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989 n. 168. Il “regolamento degli studenti” ed il “regolamento per le prestazioni in conto terzi” invece assumono mero carattere interno.
3. Alla pubblicazione dei regolamenti di cui al comma 1 e loro eventuali successive modifiche si procede con affissione di copia conforme dell’atto all’albo dell’Università per non meno di quindici giorni.
4. Al termine di ogni anno accademico il Direttore amministrativo trasmetterà alle strutture universitarie un’edizione aggiornata dei regolamenti, evidenziando le eventuali modifiche apportate.