Permessi straordinari retribuiti - "150 ORE"

Art. 4

Nel caso in cui le domande superino il contingente previsto i permessi vengono concessi con il seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano rispettivamente corsi di scuola primaria, secondaria e di qualificazione professionale;
b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e che abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
c) ai dipendenti che frequentano l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente a quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo;
d) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) ai dipendenti che intendano conseguire un titolo di studio di grado corrispondente a quello già posseduto.

A parità di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che per un corso di studi di pari livello non ne abbiano fruito precedentemente e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
Nei casi di passaggio da un corso ad un altro, i permessi verranno concessi per un numero di volte non superiore agli anni di durata legale del corso per il quale è richiesto l'utilizzo.