Mobilità dottorandi

Art. 1

La motivata proposta istitutiva di un dottorato da parte di una Università, o di più Università consorziate dà per acquisita la disponibilità di docenti, di adeguate strutture e di mezzi che consentano l'ordinato ed efficiente svolgimento del dottorato. La mobilità dei docenti e degli studenti deve essere altresì determinata sulla base delle esigenze della formazione degli studenti stessi.
Ciò premesso va ribadita l'impossibilità di liquidare agli studenti di dottorato indennità di missione, rimborsi spese a piè di lista, somme forfettarie giornaliere, gettoni, anticipazioni finanziarie ecc.

Gli spostamenti da una ad altra sede consorziata possono comprendersi e giustificarsi solo se originariamente previsti nella proposta istitutiva di dottorato ed al fine di una partecipazione prolungata nel tempo a laboratori, macchinari e strumenti di ricerca non esistenti in loco.
Essi devono essere previsti altresì in relazione con il programma specifico del curriculum, per taluni settori, campagne sul terreno di durata più o meno lunga a seconda dell'attività da svolgere.
Come già chiarito con la circolare ministeriale n. 356 del 22.12.1983, le Università possono contribuire alle maggiori spese che lo studente incontra per spostamenti in Italia o all'estero solo se resi necessari per l'utilizzo di speciali attrezzature scientifiche o competenze riferibili, non tanto alla didattica, ma alla ricerca scientifica in attuazione di uno specifico programma di addestramento, ivi comprese anche prolungate campagne sul terreno, già previste al momento in cui è stata proposta l'istituzione del dottorato ed in ciò stanno giustificazioni e limiti ad ogni intervento finanziario connesso alla mobilità di cui trattasi.

Le spese rimborsabili saranno le seguenti:
- spese relative al viaggio (treno II classe; nel caso in cui la sede non fosse raggiungibile a mezzo ferrovia potranno essere rimborsate le spese del mezzo pubblico sostitutivo di pari categoria; aereo per le isole e per l’estero); (*)
- spese per il vitto Euro 16,53 per un pasto, Euro 33,00 per due pasti nella giornata in base alle modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. 395/88 salvo modifiche che interverranno nella normativa per quanto riguarda la rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti; (**)
- spese relative al pernottamento (alloggio di 2a categoria);
- eventuale iscrizione a simposi o congressi.

La copertura delle spese di cui sopra dovrà essere effettuata al dottorando su presentazione di idonea documentazione di spesa (biglietti di viaggio, fatture o ricevute fiscali relative al pernottamento, ai pasti ed eventuali iscrizioni). Non potranno essere rimborsate da parte dell'Università commissioni di agenzia imputate per servizi di intermediazione.
Si potrà inoltre provvedere a rimborsi per eventuali iscrizioni su presentazione di fattura del Comitato organizzatore del convegno o congresso anche comprensiva di pernottamento e vitto presso Fondazioni da saldarsi direttamente al Comitato o alla Fondazione interessata.
Le presenti modifiche si intendono per viaggi effettuati con decorrenza gennaio 1991.

(*) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 22.6.1995, punto 10 G), è stato autorizzato il rimborso delle spese ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, che, in tale veste, si rechino a convegni ufficiali promossi in campo nazionale o internazionale, applicando nei loro confronti la disciplina adottata dal Consiglio di Amministrazione per i dottorandi di ricerca - per la parte riguardante le spese vive - ed ammettendo l’uso del mezzo aereo purchè motivato.
La relativa spesa sarà imputata sul cap. 1/1/2 “Indennità di missione e rimborso spese”del bilancio universitario.
(**) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 24.6.1994, punto 10 E), è stato espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle spese di vitto dei dottorandi di ricerca, in occasione di spostamenti all’estero, purchè non vi sia incompatibilità con la normativa vigente.
Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione dd. 18.5.1995, punto 10 C), è stato ammesso il rimborso delle spese di vitto sulla base della presentazione di documentazione ancorchè non corrispondente alla tipologia fiscale nazionale, e comunque entro limiti di spesa previsti per il rimborso dei pasti sul territorio italiano per il personale dello Stato, ed in particolare per il personale non docente.