Missioni

Art. 6 - Rimborsi spese

1. Al personale in servizio, inviato in missione in Italia e/o all’estero, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate relative al viaggio ed ai trasporti, all’alloggio ed ai pasti, con le modalità disciplinate dal presente Rego-lamento.
2. Se la destinazione della missione corrisponde al Comune della residenza del dipendente, qualora diverso da quello di dimora abituale, sono riconosciute solo le spese di viaggio.
3. Al personale non dipendente dall’Università di Trieste spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate relative al viaggio, all’alloggio ed ai pasti, in Italia e/o all’estero, nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 4.
4. Per le missioni in Italia, il rimborso riguarda:

a) spese di viaggio relative ai mezzi pubblici di trasporto; (così come disciplinato dal successivo art. 8);

b) spese per la consumazione di pasti, nei limiti giornalieri previsti dalla normativa vigente;

c) spese per pernottamento nei limiti della categoria di spettanza;
d) spese per taxi urbani ed extraurbani sul luogo della missione, tranne per trasferimenti da/per aeroporto, ove presente un servizio navetta o altro mezzo di trasporto pubblico ordinario; è consentito il rimborso del taxi nella città di residenza esclusivamente nel caso, opportunamente documen-tato, di partenza e/o arrivo in orari in cui non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici ordinari;
e) spese per mezzi a noleggio;
f) spese per pedaggi autostradali;
g) spese per il rimborso chilo-metrico, in caso di uso del mezzo proprio, nella misura prevista dal successivo art. 9;
h) spese per parcheggio, fissate in Euro 10 giornaliere fino ad un limite di 60 Euro per missione, in caso di utilizzo del mezzo proprio o noleggiato;
i) spese per deposito bagagli;
j)spese di iscrizione a corsi, convegni, congressi ecc.

5. In caso di missioni in Italia di durata uguale o superiore a 8 ore, ad esplicita richiesta scritta, possono essere rimborsate piccole spese, anche non documentabili, attinenti alla missione e debitamente autocertificate, fino all’importo massimo giornaliero di Euro 15,49.

6. Per le missioni all’estero il rimborso riguarda:

spese di viaggio relative ai mezzi pubblici di trasporto (così come disciplinato dal successivo art.8);
spese per pasti, nella misura e con i limiti previsti per le missioni italiane, solo in caso di rimborso analitico a piè di lista;
spese di pernottamento nei limiti della categoria di spettanza;
spese per taxi urbani ed extraurbani sul luogo della missione;
spese per mezzi a noleggio;
spese per pedaggi autostradali;
spese per il rimborso chilo-metrico, in caso di uso del mezzo proprio, nella misura prevista dal successivo art. 9;
spese per parcheggio, fissate in Euro 10 giornaliere fino ad un limite di 60 Euro per missione, in caso di utilizzo del mezzo proprio o noleggiato;
spese per deposito bagagli;
spese di iscrizione a corsi, convegni, congressi ecc.;
spese per visti consolari.

7. In caso di missioni all’estero di durata uguale o superiore a 8 ore, ad esplicita richiesta scritta, possono essere rimborsate piccole spese anche non documentabili attinenti alla missione e debitamente autocertificate, fino all’importo massimo giornaliero di Euro 25,82.
8. Nel caso in cui la documentazione fosse incomprensibile, per lingua o per contenuto, l’interessato dovrà rilasciare una dichiarazione integrativa che attesti l’importo e la causale.

9. La spesa per le quote di iscrizione ai corsi, congressi, convegni dovrà essere prevista contestualmente all’incarico e all’autorizzazione delle missioni.
10. La documentazione di spesa, prodotta per il rimborso di detta quota (nota di addebiti o fattura emessa dall’Ente organizzatore, quietanzata o munita di separata ricevuta, o altro documento in caso di pagamento effettuato con modalità agevolata) deve sempre venire corredata da una dichiarazione, rilasciata dall’Ente organizzatore o dall’interessato, nella quale venga specificato il costo della pura iscrizione e quello di eventuali spese di vitto e/o alloggio. Ai sensi dell’art. 14 c. 10 L. n. 537/1993, per i dipendenti pubblici, le iscrizioni ai corsi devono essere esenti dall’I.V.A., pertanto non verrà rimborsata l’I.V.A. non dovuta.