Generale di Ateneo

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Generale di Ateneo

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'art. 5, 2° comma dello Statuto d'Autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", detta, in via transitoria, le norme generali di attuazione dello Statuto disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università.

Generale di Ateneo

Art. 2 - Fonti normative

Nei limiti dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti dall'art. 33 della Costituzione, specificati dalla L. 9.5.1989, n. 168, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi dell'ordinamento universitario, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati nell'ordine:
A) dallo Statuto, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università con i soli limiti specifici delle leggi dell'ordinamento universitario;
B) dai seguenti Regolamenti Generali di Ateneo:
b1) dal Regolamento Generale di Ateneo, che detta le norme generali di attuazione dello Statuto e quelle di organizzazione dell'Università;
b2) dal Regolamento Didattico di Ateneo, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
b3) dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
b4) dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi, che disciplina tutte le prestazioni effettuate a pagamento nell'interesse di terzi a seguito di contratti o convenzioni.
C) dal seguente Regolamento previsto dallo Statuto:
c1) dal Regolamento degli Studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;
D) dalle norme di legge che fanno espresso riferimento alle università che non siano incompatibili con lo Statuto e con i Regolamenti di Ateneo di cui al paragrafo B) del presente articolo;
E) dai seguenti regolamenti richiamati nello Statuto od a cui lo Statuto fa espresso o implicito rinvio:
e1) dal Regolamento del Consiglio degli Studenti, che disciplina il funzionamento dell'organo.
e2) dai Regolamenti di Dipartimento, contenenti la disciplina delle modalità di funzionamento, nomina delle rappresentanze, loro consistenza numerica e numero legale nei Consigli di Dipartimento, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento.
e3) dal Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, contenente le modalità generali.
F) da altri regolamenti richiesti dalle legge o comunque approvati dai competenti organi dell'Ateneo nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Generali di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso.
Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti.

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Art. 3 - Competenze degli organi sulle fonti normative

Come da tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 1, la competenza degli organi in funzione dell'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei regolamenti nonchè sui pareri richiesti è così definita:
Le modifiche allo Statuto sono approvate, con la maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Le modifiche allo Statuto approvate sono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sino all'insediamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione, nonchè del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, non possono essere approvate modifiche allo Statuto riguardanti la composizione degli organi e le loro rispettive competenze, anche in ordine a pareri che gli organi sono tenuti ad esprimere a termini di Statuto.
Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva un Regolamento Generale di Ateneo transitorio onde disciplinare le necessità di carattere generale connesse con l' attuazione dello Statuto nella prima fase.
Il Regolamento Didattico di Ateneo e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Facoltà ed acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
In fase di prima applicazione dello Statuto, in attesa che sia approvato il Regolamento Didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n. 1836 e successive modificazioni.
Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, può approvare un Regolamento Didattico di Ateneo transitorio sulla base dello Statuto di cui al comma precedente.
Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli Studenti ed il Consiglio delle Strutture Scientifiche ed acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.
Al fine di consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, approva il Regolamento degli Studenti transitorio nel quale saranno disciplinate, in via transitoria, le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dallo Statuto nella nuova composizione.
Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio degli Studenti a maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.
I Regolamenti di Dipartimento e le eventuali successive modifiche agli stessi sono approvati dai Consigli di Dipartimento sulla base delle direttive generali emanate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.
Il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con Decreto del Rettore.
Gli altri regolamenti sono approvati dagli organi dell'Ateneo nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso. Per la determinazione della competenza degli organi ai fini dell'approvazione e dei pareri da esprimere sugli altri regolamenti, in linea di principio viene adottato il criterio per materia. Detti regolamenti e le loro eventuali successive modifiche sono emanati con Decreto del Rettore.

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Art. 4 - Pubblicazione

Le modifiche allo Statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le loro eventuali successive modifiche, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto, dei regolamenti di cui al comma precedente, nonchè di tutti gli altri regolamenti e loro eventuali successive modifiche, si procede con affissione di copia conforme dell'atto all'albo dell'Università per non meno di quindici giorni.
Al termine di ogni anno accademico il Direttore Amministrativo trasmetterà alle strutture universitarie un'edizione aggiornata dei regolamenti evidenziando le eventuali modifiche apportate.

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Art. 5 - Organizzazione ed attività

Nel conformare la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio attraverso idonei strumenti di programmazione nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti, l'Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali secondo le modalità definite nel presente regolamento.
I criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica sono approvati dal Senato Accademico. A tal fine il Senato Accademico, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche e le Facoltà, definisce ed approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica, stabilendone la validità in termini di durata anche ai fini di successive verifiche. I criteri adottati devono essere utilizzati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in funzione della programmazione e della distribuzione delle risorse per la ricerca fra le aree scientifico-disciplinari e le strutture scientifiche, nonchè della distribuzione delle risorse per la didattica fra le Facoltà, tenuto conto della produttività nel periodo precedente.
L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi indicati nell'apposito elenco allegato allo Statuto, le cui tipologie funzionali sono definite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Fatte salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo è preposto un direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, che esercita autonomi poteri di spesa ed organizza le risorse strumentali ed umane assegnate, il quale opera conformemente alle direttive generali del Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali qualora istituiti.
L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di Ateneo che ingenerino forme di responsabilità civile verso terzi, patrimoniali (amministrative e civili) e professionali, con esclusione della responsabilità amministrativo-contabile per la quale è prevista una copertura assicurativa a vantaggio dell’ente. Tali forme di copertura assicurative riguardano tutti coloro che amministrano e dirigono l’Ateneo a vario titolo così come risulta dall’elenco allegato a questo Regolamento.
Circa i limiti, la copertura assicurativa non può estendersi a fatti e ad atti che concretino un'azione od omissione dolosa o colposa grave che cagioni un danno risarcibile nei confronti dell'Università. La copertura assicurativa non può inoltre essere estesa al danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi concretantesi in un'azione od omissione che il responsabile abbia commesso con dolo o colpa grave nell'esercizio dell'attività amministrativo-contabile. In entrambi i casi, se la violazione sia derivata dall'esecuzione di deliberati di organi collegiali, i membri degli organi stessi che non abbiano fatto constare il proprio motivato dissenso sono parimenti responsabili in solido. Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 44 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 l’Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l’assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell’espletamento dei compiti d’ufficio.
La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione.
Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell’interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l’Università.
In tali ipotesi, l’Università, nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora già corrisposte. E’ in ogni caso richiesto il parere di congruità del competente Ordine degli avvocati di cui all’art. 636, primo comma, c.p.c.
In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali già corrisposte ed è tenuto a rimborsare all’Università le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.
Il Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, concorda con l’Avvocatura dello Stato le modalità e le condizioni per consentire ai dipendenti dell’Università che lo desiderino di avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.