Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 19 - Ricorsi ed opzioni

1. Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla data della pubblicazione all'Albo dell'Università. La Commissione Elettorale Centrale decide entro i successivi 5 giorni lavorativi. Contro la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, si pronuncia, in appello, il Senato Accademico che decide insindacabilmente.
2. Delle decisioni suddette viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università.
3. Nel caso di plurima elezione, come previsto dal 3° comma dell'art. 4, l'opzione tra uno degli organi maggiori (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U., Comitato per lo Sport) dovrà essere esercitata entro 5 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati; in caso di mancata opzione, il candidato rimane eletto nell'organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.
4. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che avendo presentato, ai sensi del precedente art. 4, la propria candidatura in più organi collegiali ed essendo risultato eletto in uno solo di essi, successivamente si trovi per sopravvenute rinunce o decadenze, nella condizione di subentrare nell'organo per il quale al momento della proclamazione dell'esito delle votazioni risultò primo dei non eletti. In detta ipotesi l'opzione dovrà essere esercitata nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del Rettore; decorso inutilmente tale termine lo studente rimarrà vincolato all'organo in cui già svolge le sue funzioni, fatta salva la copertura del posto vacante secondo la procedura di cui al successivo art. 20 e nel rispetto delle relative graduatorie.