Dipartimento (linee generali del C.S.S.)

Art. 3 - Giunta di Dipartimento

a) Composizione.
La Giunta del Dipartimento, prevista dall'art 14, comma 6, dello Statuto, è composta da almeno n.5 membri (n.2 professori di prima fascia, n.2 professori di seconda fascia e da n.l ricercatore); inoltre sono membri di diritto il Direttore ed il Segretario Amministrativo.
L'elezione dei membri della Giunta è indetta dal Direttore ed avviene a scrutinio segreto nell'ambito delle singole componenti.
Le elezioni avvengono tra 1'1 e il 31 ottobre. La Giunta dura in carica tre anni. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti si procede ad elezioni suppletive.

b) Funzionamento.
Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
La Giunta è convocata di norma per iscritto dal Direttore o, su richiesta motivata, da 1/3 dei suoi membri, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza anche un giorno prima.
Su proposta del Direttore e della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può esprimere delle commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di determinati settori. Ciascuna di esse è presieduta da un membro della Giunta. Alle loro riunioni è prevista la partecipazione del personale non docente interessato.