Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca

Art. 11 - Modalità di pagamento

A partire dalla data di inizio di svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% della borsa sarà erogato con rate mensili anticipate al netto della ritenuta fiscale a titolo di acconto calcolata sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta spettanti, liquidate dal responsabile amministrativo della struttura interessata. Il responsabile scientifico, alla fine di ogni mese, attesterà il regolare svolgimento del programma da parte del borsista.
Il restante 10% dell’importo della borsa sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale sull’attività svolta dal borsista.
Tutta la documentazione relativa alla borsa deve essere conservata presso la struttura universitaria interessata.