Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca

Art. 5 - Bando di concorso

Le borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso - fatta eccezione per borsisti preselezionati dalla Commissione della UE - approvato dall'Organo collegiale di governo della struttura universitaria interessata su proposta del responsabile scientifico e del responsabile della struttura cui afferisce il finanziamento della borsa.
La pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'Albo della struttura di afferenza del Responsabile scientifico e comunque anche all'Albo Ufficiale dell'Ateneo per un numero di giorni non inferiore a 30. Qualora ritenuto necessario si potrà procedere anche ad ulteriori forme di pubblicizzazione.
Nel caso di borse finanziate dalla Commissione delle Comunità Europee, copia del bando dovrà essere inviata, a cura del responsabile scientifico del contratto di ricerca comunitario, a tutte le altre parti contraenti del medesimo onde assicurarne la pubblicità nelle rispettive sedi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature non dovrà essere inferiore a 30 giorni a decorrere dall'affissione del bando all'albo della struttura presso cui si svolgerà la ricerca.

Il bando di concorso dovrà indicare chiaramente:

- le fonti di finanziamento della borsa;
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista;
- il titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa;
- il nominativo del responsabile scientifico della ricerca;
- la struttura scientifica interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande.
Il bando dovrà altresì prevedere:

a) l’ammontare della borsa;
b) la durata della borsa (periodo che dovrà essere ricompreso in quello di durata della ricerca cui si riferisce la borsa);
c) la categoria/e di ricercatori cui è rivolta la selezione (post-laurea, post-dottorato) con i relativi limiti di età ed eventuali requisiti di eleggibilità di cui debbono essere in possesso i candidati;
d) la composizione della Commissione giudicatrice;
e) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato mediante autocertificazione (p.es.: certificazione di cittadinanza e residenza, titolo di studio, curriculum riguardante precedenti esperienze di ricerca, pubblicazioni scientifiche, titoli preferenziali, ecc.);
f) le modalità di erogazione della borsa;
g) le modalità di verifica dei risultati della ricerca;
h) l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato;
i) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
l) l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.
Nel caso di borse bandite a seguito di finanziamento derivante da contratti stipulati dall'Università con la Commissione delle Comunità Europee, i contenuti di cui sopra dovranno esser stabiliti in conformità a quanto eventualmente previsto nei predetti contratti.