Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca

Art. 4 - Natura giuridica della borsa

Il godimento delle borse di cui all'art. 1 non instaura un rapporto di lavoro subordinato né con l'Università né con l'ente erogatore del finanziamento.
Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
Gli obblighi derivanti dalla fruizione delle borse saranno di volta in volta stabiliti dalla struttura interessata e ne sarà data indicazione nel bando di concorso.

Le borse di cui trattasi sono assoggettate alle ritenute fiscali previste dalla legge italiana. Per i cittadini stranieri operano, laddove contemplati e a richiesta dell'interessato, gli accordi bilaterali volti ad impedire la doppia tassazione stipulati, ex art. 128 del DPR 917/1986, tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del ricercatore straniero.