Assunzioni di personale a tempo determinato

Art. 7

Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova di:

- giorni 10 per attività trimestrali;
- giorni 20 per attività semestrali;
- giorni 30 per attività annuali.

Per periodi intermedi si fa riferimento al periodo immediatamente successivo.
Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina del periodo di prova si richiamano le disposizioni dell’art. 17 del CCNL stabilito per il personale assunto a tempo indeterminato.