Amministrazione, finanza e contabilità

Titolo 3 - CONTRATTI

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Capo 9 - Individuazione delle tiplogie e della competenza alla stipulazione ed approvazione di contratti

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Art. 62 - Norme generali

I. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede ordinariamente, mediante trattativa privata previa acquisizione di una pluralità di offerte, entro i limiti indicati dall’art. 79 comma I punti 6 e 7 del presente regolamento.

II. Oltre detti limiti si provvede, ai sensi del Capo X del presente Titolo, con contratti preceduti da apposite gare aventi la forma del pubblico incanto o della licitazione privata nell’ambito di applicazione delle specifiche norme comunitarie e di recepimento. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso o alla trattativa privata nei casi previsti dai successivi articoli.
III. Ai lavori manutentori del patrimonio esistente si provvede altresì, mediante trattativa privata, ai sensi del succitato art.79 comma I, punti 6 e 7, purché essi identifichino le seguenti fattispecie di interventi:
1. di manutenzione ordinaria: per quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare gli impianti tecnologici esistenti;
2. di manutenzione straordinaria : per quelli inerenti le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, superare barriere architettoniche e realizzare volumi tecnici, sempre che non comportino alterazione dei volumi e delle superfici degli edifici.
IV. E’ ammesso il ricorso, ai sensi dell’articolo 87 che segue, alla esecuzione dei lavori in economia esclusivamente nei casi di dichiarata ed indifferibile urgenza, formalmente attestata dal responsabile della competente struttura, quando il ritardo nell’intervento, determinato dall’indugio dell’espletamento delle procedure ordinarie, possa compromettere l’efficienza e la funzionalità delle strutture stesse e degli impianti tecnologici o possa costituire pericolo per cose e persone.
V. Per i lavori di cui al comma III sub 1. del presente articolo, per le forniture e per i servizi in genere è ammesso, ai fini di assicurare l’efficienza e la funzionalità delle strutture ed impianti tecnologici, il ricorso al sistema delle spese in economia, ai sensi del successivo art. 86 ed entro i limiti di spesa ivi indicati.

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Art. 63 - Edilizia universitaria

I. La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comunque tipologicamente denominata, è soggetta alla disciplina di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici n.109/94 e successive modifiche e integrazioni.

II. La realizzazione è inoltre, in via generale, subordinata:
a) all’inserimento in un Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario;
b) all’inclusione nel Piano Triennale di attuazione, il cui contenuto si identifica quale estrapolazione dal Programma Generale di cui al punto a) che precede;
c) alla collocazione delle opere nell’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.

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Art. 64 - Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario

I. Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario, di cui al comma II lettera a) dell’art.63, costituisce il principale documento programmatico finalizzato alla realizzazione delle opere di edilizia universitaria.

II. Esso viene motivatamente proposto agli organi competenti per la sua approvazione, attraverso un documento avente contenuto di ‘Progetto di Programma’, da una Commissione composta da un numero di componenti designati in numero paritetico dal CdA e dal Senato Accademico.
III. La commissione ha carattere permanente ed i suoi componenti durano in carica per un triennio.
IV. La commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
V. La competenza della commissione è esclusivamente propositiva , mentre i pareri ad essa richiesti su argomenti specifici, hanno carattere meramente consultivo.
VI. La competenza alla approvazione del Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.

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Art. 65 - Il Programma Triennale

I. Il Programma Triennale di cui alla lettera b) comma II dell’art.63, sarà, ai sensi del comma 1 dell’art.17 della legge 109/94 – predisposto e motivatamente proposto dal Dirigente responsabile per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art.14 comma 2, ultimo periodo, della legge 109/94.

II. Esso andrà preliminarmente assoggettato a parere consultivo da parte della Commissione di cui all’art.64, e successivamente inoltrato al CdA competente alla sua approvazione contestualmente alla presentazione del Progetto di Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario.
III. Il Programma Triennale costituisce documento programmatorio e pianificatorio attuativo degli interventi –estrapolati dal Programma Generale di cui all’art.64 – da realizzare nell’arco del triennio. Nei suoi contenuti viene presentato agli organi competenti all’approvazione, nella forma di “Progetto di Programma Triennale”. La competenza all’approvazione del Programma Triennale spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.
IV. Il Programma Triennale dovrà contenere –quale allegato- l’indicazione delle opere che possono essere incluse nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno.

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Art. 66 - Adozione ed approvazione dei Programmi Generale e Triennale

I. Il Programma Generale di cui all’art.64, unitamente al Programma Triennale di cui all’art.65, vengono approvati dal CdA e resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Università per almeno 60 giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sui programmi osservazioni o proposte, sulle quali il Consiglio di amministrazione si pronuncia. Trascorso detto termine, entrambi i programmi saranno approvati in via definitiva dal CdA.

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Art. 67 - Attività propedeutiche alla formazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. Esaurito l’iter di cui all’art.66, l’Università attiva –ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art.14 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni- le procedure finalizzate a dotare le opere di cui all’elenco dei lavori allegato al Piani Triennale approvato, del livello di progettazione preliminare di cui al comma 3 dell’art.16 della legge 109/94.

II. La competenza all’espletamento di tali procedure è del Dirigente di cui al’art.17, comma 1 legge 109/94.
III. La competenza all’approvazione dei progetti preliminari di cui sopra spetta al CdA.

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Art. 68 - L'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. L’elenco dei lavori da realizzare nell’anno viene da ultimo definito dal CdA sulla base delle risorse economiche a tal fine disponibili, ai sensi del comma 9 dell’art.14 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

II. Esso viene approvato in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.
III. Con la medesima deliberazione il CdA autorizza, in via generale, l’esecuzione degli appalti e degli atti necessari alla loro realizzazione.

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Art. 69 - Esecuzione delle opere di cui all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. I compiti relativi alla realizzazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’art.68, rientrano nelle specifiche competenze del Dirigente responsabile, fermo restando che al CdA rimane la competenza in ordine all’approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi del comma 4 dell’art.16 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, quale conferma- riferita ad ogni singolo intervento- del proprio provvedimento dichiarativo della volontà di contrattare assunto ai sensi dell’art. 68 che precede. Conseguentemente, tutti gli atti di gestione del processo esecutivo delle opere di cui all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, residuali alla competenza del CdA, come sopra precisata, sono di competenza del Dirigente.

II. Qualsiasi modifica o aggiornamento dei Programmi di cui agli artt.64 e 65 che precedono, così come qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sono –ai sensi del comma 2 dell’art.14 ultimo periodo, legge 109/94- di competenza esclusiva del CdA.
III. Il Direttore amministrativo relaziona con cadenza semestrale al CdA sull’andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno. Contestualmente relaziona sul quadro generale riguardante i finanziamenti di edilizia universitaria di qualunque fonte e provenienza. Il Direttore amministrativo relaziona, altresì, sulla necessità di apportare aggiornamenti o cambiamenti o modifiche, anche di natura economica, sia all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno che ai Programmi Generale e Triennale.

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Art. 70 - Contratti, convenzioni ed atti riservati al CdA

I. Sono di competenza del CdA i contratti, le convenzioni e gli atti posti in essere per:

· assumere mutui e finanziamenti;
· costituire ipoteche e comunque prestare garanzie reali od obbligatorie;
· transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
· vendere, permutare ed acquistare immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
· stipulare contratti di leasing immobiliare;
· locare e concedere in uso immobili;
· consentire l’uso del marchio, cedere brevetti, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
· partecipare alla costituzione di Società commerciali e consorzi, acquistare o dismettere partecipazioni; formulare gli indirizzi programmatici generali relativi agli enti partecipati, deliberare, nelle materie di cui agli artt.2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell’Università, da manifestare nelle sedi deliberative degli enti nei quali l’Università detiene direttamente partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale o del fondo consortile;
· associarsi in partecipazione;
· costituire Consorzi o Centri di cui all’art.119 del presente Regolamento;
· partecipare a Consorzi ed a società di ricerca purché la partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazioni di opera scientifica e sia conforme alla legge 9/12/1985 n.705, art.13 (integrativa del DPR 11/07/1980 n.882,con l’art.91 bis);
· affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università e Centri autonomi;
· negoziare valori mobiliari;
· conferire procura per agire e resistere in giudizio;
· accettare eredità, legati e liberalità.

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Art. 71 - Limiti di partecipazione a società commerciali

I. L’Università, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, può costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, fondazioni e associazioni nel rispetto della legislazione vigente.
II. La partecipazione dell’Università ai soggetti di cui al comma I è subordinata al rispetto della limitazione del concorso dell’Università nel ripiano delle eventuali perdite alla quota di partecipazione, comunque costituita.
III. La partecipazione dell’Università ai soggetti di cui al comma I può essere costituita anche dal comodato di beni, mezzi o strutture nonché da prestazioni di opera scientifica.
IV. Il Direttore Amministrativo tiene un elenco dei soggetti pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati e ne rende possibile la consultazione.

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Art. 72 - Associazione in partecipazione

I. L’Università può stipulare contratti di associazione in partecipazione, purché, a fronte del proprio apporto, pattuisca la cointeressenza agli utili di impresa senza partecipazione alle perdite (artt.2549 e 2554 CC).

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Capo 10 - Procedimenti contrattuali

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Art. 73 - Contratti - competenza dirigenziale

I. Salve le competenze specifiche del CdA, i provvedimenti dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente, nonché i criteri di aggiudicazione vengono assunti dai Dirigenti e Direttori preposti ai centri di responsabilità (artt. 80 e 102 del presente regolamento).

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Art. 74 - Pubblico incanto

I. Il pubblico incanto è regolato dalle vigenti norme in materia, sia per quanto attiene all’obbligo della pubblicità, che per quanto riguarda i requisiti di idoneità delle imprese per la ammissione alla partecipazione, alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione.

II. L’indizione del pubblico incanto è effettuata mediante pubblicazione di specifico bando indicante i requisiti, le procedure e i criteri di cui sopra.

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Art. 75 - Licitazione privata

I. La licitazione privata è regolata dalle vigenti norme in materia, sia per quanto attiene l’obbligo della pubblicità che i requisiti di idoneità delle imprese per la ammissione alla partecipazione, alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione.

II. L’indizione della gara a licitazione privata è effettuata mediante pubblicazione di specifico bando indicante i requisiti, le procedure e i criteri di cui sopra.
III. La formazione dell’elenco delle Ditte da invitare alla gara deve essere preceduta da specifica prequalificazione basata sul possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal bando.

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Art. 76 - Svolgimento delle gare

I. Le gare si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal relativo bando, nel caso di pubblico incanto, o dalla lettera di invito, nel caso di licitazione privata.

II. L’apposita Commissione, nominata dal competente Direttore del Centro di spesa, procede alle operazioni di gara ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria .
III. L’aggiudicazione è resa definitiva mediante specifico provvedimento del Direttore del Centro di spesa competente.
IV. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera di invito.

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Art. 77 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata

I. Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di pubblico incanto che di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:

1. se trattasi di contratti dai quali derivi una entrata, in base al prezzo più alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta o nella lettera di invito;
2. se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa, in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ovvero con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo posto a base d’asta, oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a parametri preventivamente indicati nel capitolato d'oneri e nell'avviso d'asta o lettera d'invito.

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Art. 78 - Appalto-concorso

I. E' ammesso l’affidamento mediante appalto-concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori e forniture a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

II. L’appalto è effettuato sulla base di un progetto preliminare, ovvero di un capitolato speciale (prestazionale) corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
III. L’aggiudicazione mediante appalto concorso avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’oggetto del contratto:

1) il prezzo;
2) il valore tecnico della progettazione o del piano della fornitura;
3) il valore estetico;
4) il tempo di esecuzione;
5) il costo di utilizzazione e di manutenzione.
IV. Tali elementi, eventualmente integrati da altri, devono essere indicati nel bando di gara o nel capitolato speciale secondo un ordine di importanza tale da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa
V. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro ovvero il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto o del piano.
VI. Le offerte vengono valutate da una Commissione composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l’appalto. La commissione, presieduta dal Direttore del Centro di spesa competente, redige apposito processo verbale.
VII. I componenti della commissione non devono aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo relativamente all’oggetto della procedura.
VIII. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
IX. Alla aggiudicazione definitiva provvede, con motivato provvedimento, il Dirigente responsabile.
X. Le spese e le eventuali competenze spettanti alla commissione devono essere inserite nel quadro economico relativo all’oggetto dell’appalto, tra le somme a disposizione del Centro di spesa.

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Art. 79 - Trattativa privata

I. Il ricorso alla trattativa privata è comunque ammesso:

1. quando l'asta o la licitazione non si siano concluse con l’aggiudicazione;
2. per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
3. quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4. per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;
5. per l'acquisto e la locazione di immobili;
6. quando trattisi di forniture, servizi in genere e lavori, e per i casi previsti dall’art.62, di importo non superiore a Euro 77.468,53.-, salvo quanto disposto dall'art.63 del presente Regolamento;
7. quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture di beni e servizi sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione si provvederà, per importi superiori a Euro 77.468,53.-, ma inferiori alla soglia di 200.000 Euro , con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo o del Direttore del CSA, o loro delegati.
II. Nei casi indicati ai precedenti punti 1.-, 6.- e 7.- devono essere interpellate più imprese, di norma in numero non inferiore a tre.
III. I contratti di cui al punto 5, devono essere preceduti dal parere di congruità dell'Ufficio del Territorio.
IV. Le forme del procedimento sono libere, ma la trattativa deve essere documentata.
V. Le richieste formali di presentazione di offerta devono indicare i criteri di valutazione delle offerte stesse.
VI. Tali criteri sono:
a) quello del prezzo più basso, quando ciò che è richiesto è compiutamente definito nella richiesta di offerta;
b) quello dell’offerta più vantaggiosa, nelle restanti ipotesi, secondo più elementi cui viene attribuito un predeterminato peso, sì da consentire l’individuazione di un unico parametro numerico finale di valutazione e comparazione.
VII. La commissione incaricata della valutazione delle offerte deve essere nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle medesime.

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Art. 80 - Stipulazione e approvazione dei contratti

I. La comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o alla persona interessata deve avvenire entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito, e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

II. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il Direttore del Centro di spesa competente dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.
III. In tal caso l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
IV. L'Università provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.
V. I contratti sono stipulati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore del Centro di spesa competente o loro delegati, in forma pubblica o privata, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, a termini di legge.
VI. I contratti sono resi esecutivi dal Direttore amministrativo, ad eccezione di quelli che sono sottoposti all’approvazione del CdA, o dal Direttore del Centro di spesa competente.
VII. Un funzionario appartenente alla carriera amministrativa deve essere delegato con decreto direttoriale a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti in forma pubblica dell’Amministrazione universitaria e ad assistere alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.
VIII. Il funzionario di cui al comma precedente deve tenere un repertorio a norma ed in conformità della legge notarile e delle leggi tributarie.

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Art. 81 - Collaudo dei lavori e delle forniture

I. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

II. Il collaudo è di norma eseguito dal personale dell'Università. Il formale incarico di collaudo sarà conferito dal Direttore del Centro di spesa competente, a funzionari tecnici o amministrativi, o a personale docente.
III. Qualora il Direttore del Centro di spesa ne ravvisi la necessità potrà ricorrere alla nomina di estranei qualificati per specifica competenza.
IV. Le spese e le competenze spettanti al personale dell’Università o ad estranei in relazione all’incarico ed all’espletamento del collaudo devono essere inserite nel quadro economico dell’appalto.
V. Per le spese effettuate in economia ai sensi del successivo art.86, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata sulla fattura dal funzionario a ciò competente o delegato.

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Art. 82 - Cauzione

I. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare, ai sensi di legge, idonee cauzioni.
II. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. In tal caso, la percentuale di miglioramento deve essere preventivamente indicata all’atto della richiesta di presentazione dell’offerta.

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Art. 83 - Penalità

I. Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o ritardi nell'esecuzione.

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Art. 84 - Revisione prezzi

I. La revisione dei prezzi contrattuali è regolata dalle disposizioni vigenti in materia.

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Art. 85 - Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

I. I contratti di lavori o di forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati.

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Art. 86 - Spese in economia

I. Possono essere effettuate in economia, entro il limite di Euro 25.822,84.-, le seguenti spese aventi ad oggetto:

1. rilievi topografici, livellazioni, piani di frazionamento e simili, monitoraggi strutturali, analisi, sondaggi, terebrazioni, acclaramenti ed accertamenti tecnici, calcoli termotecnici ed illuminotermici ed in genere ogni occorrenza formante presupposto e supporto ad attività istruttorie, di redazione di progetti, di compravendite, di locazioni, ecc.;
2. manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti e manutenzione aree di pertinenza;
3. riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
4. acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, da stampa, fotoriproduzione e di legatoria, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, materiale di consumo per il loro funzionamento;
5. piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;
6. provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati circolari e simili, funzionamento dei servizi di fotoriproduzione e della legatoria;
7. locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti e macchine in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
8. convegni, congressi, conferenze nazionali ed internazionali organizzate dall'Università;
9. abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri, stampa, edizione e distribuzione librarie;
10. pulizie, trasporti, traslochi, spedizioni, facchinaggi e servizi in genere;
11. disinfezioni , disinfestazioni e asporto rifiuti;
12. provviste di effetti di corredo al personale dipendente anche in osservanza alla norme di legge in materia antinfortunistica;
13. servizi di rappresentanza, di promozione e di pubblicità.
II. Ciascuna singola spesa non potrà eccedere l’ammontare di Euro 25.822,84.- al netto di IVA. Non è consentito il frazionamento di spesa.
III. Nell’effettuare spese in economia, è lasciata al prudente apprezzamento dell’ordinatore di spesa la richiesta di cauzione e la previsione di penalità di cui agli artt. di 82 e 83 che precedono.

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Art. 87 - Esecuzione di lavori in economia

I. I lavori urgenti di cui al precedente art. 62, IV comma, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili, mezzi e personale appositamente noleggiati;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a imprese o a persone di nota capacità e idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Ateneo.

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Art. 88 - Uso della carta di credito

I. E’ consentito l’uso delle carte di credito, come strumento di pagamento, entro adeguati limiti quantitativi, da parte dei Centri di spesa. L’autorizzazione sarà data dal Direttore amministrativo previa richiesta motivata degli utenti. L’uso è comunque limitato all’ambito istituzionale della spesa. Possono esserne fruitori: il Rettore, il Direttore amministrativo, i Presidi, i Direttori di dipartimento, i Direttori degli altri Centri di spesa.
II. Le modalità di fruizione, di cui al successivo art.89, avranno specifica regolamentazione in una circolare interna.

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Art. 89 - Gestione e rendicontazione dei pagamenti effettuati con carta di credito

I. Nella convenzione stipulata dall’Università con idoneo Istituto di credito per il servizio di cassa e di tesoreria vanno inserite le modalità per il rilascio, l’utilizzo e il rinnovo delle carte di credito, per il periodico invio dell’estratto conto, per la regolazione delle situazioni debitorie, per la definizione dei criteri di imputazione in bilancio delle spese sostenute e per ogni altra necessaria modalità d’uso.

II. I responsabili dei Centri di spesa provvedono all’emissione, di regola con cadenza mensile, di mandati di pagamento a favore della banca che ha rilasciato le carte di credito, ovvero delle concessionarie di servizi autostradali.