Amministrazione, finanza e contabilità

Titolo 1 - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

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Capo 1 - Bilanci annuali di previsione

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Art. 10 - Esercizio finanziario e Bilancio annuale di previsione - Generalità

I. L'esercizio finanziario dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

II. La gestione finanziaria del centro principale si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal CdA.
III. La gestione finanziaria del Centro di spesa principale è disciplinata dal presente capo.
IV. La gestione finanziaria dei CSA dotati di autonomia di bilancio, è disciplinata nel titolo V.
V. La gestione finanziaria dei CSNA è disciplinata nel titolo IV.

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Art. 11 - Struttura del Bilancio annuale di previsione del Centro di spesa Principale

I. Il Centro di spesa principale è tenuto a redigere un Bilancio annuale di previsione di Ateneo strutturato in quattro livelli: titoli, categorie, capitoli e conti.

II. La classificazione delle entrate e delle spese avverrà secondo lo schema deliberato dal CdA, in relazione alle peculiari esigenze dell'Ateneo.
III. Ai fini del consolidamento, la classificazione sarà omogenea per il bilancio centrale e per quelli dei CSA.
IV. Il bilancio di previsione del Centro di Spesa principale, così come quello dei CSA, è formulato in termini finanziari di competenza: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo che corrisponde al livello oggetto di approvazione del CdA e, rispettivamente, degli analoghi organi dei CSA.
V. Il capitolo è articolato in conti i quali indicano la provenienza dell’entrata e la natura della spesa.
VI. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresi i trasferimenti ai Centri di spesa autonomi dotati di autonomia di bilancio.
VII. Formano parte integrante del bilancio le note esplicative e di specificazione delle previsioni effettuate.

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Art. 12 - Programmazione

I. Strumenti di programmazione e controllo del Centro di spesa principale sono: il Piano di Programmazione Triennale ed il Piano Esecutivo di Gestione annuale nel quale vengono specificati gli obiettivi, programmati nell’esercizio, che si intendono raggiungere, con l’indicazione delle eventuali assunzioni di personale e degli indicatori di efficacia e di efficienza che si intende utilizzare per valutare i risultati.

II. Costituiscono parte integrante dei predetti strumenti di programmazione il Piano Triennale edilizio e l’Elenco dei Lavori di edilizia universitaria da realizzare nell’anno, di cui agli artt. 65 e 68 del presente regolamento.
III. Nel Piano Esecutivo di Gestione vengono inoltre precisati il contenuto tecnico e funzionale, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione.

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Art. 13 - Formazione del Bilancio annuale di previsione

I. Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore amministrativo sulla base delle linee programmatiche indicate dalle Autorità accademiche e viene presentato al CdA dal Rettore accompagnato dai documenti di cui al successivo V comma.
II. Lo stato di previsione dell’entrata prevede le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell’esercizio. Fra gli stanziamenti di entrata sono iscritte tutte le entrate dell’Ateneo con esclusione di quelle la cui riscossione è demandata, ai sensi del presente regolamento, ai Centri di spesa autonomi.

III. In sede di formazione del bilancio di previsione gli stanziamenti saranno determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili.
IV. Lo stato di previsione della spesa autorizza lo svolgimento delle attività comportanti l’assunzione di oneri finanziari.
V. Al progetto di bilancio sono allegati il parere del Senato Accademico, il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche, la relazione del Collegio dei revisori dei conti prevista dall'art. 120 del presente Regolamento, la situazione del personale in servizio, il Piano di Programmazione Triennale, il Piano Triennale edilizio, il Piano Esecutivo di Gestione annuale e l’Elenco dei Lavori di edilizia universitaria da realizzare nell’anno.
VI. Il progetto di bilancio rimane depositato presso la Direzione Amministrativa, di norma, per i 15 giorni che precedono la data del CdA che provvederà alla delibera in merito all’approvazione.
VII. Il bilancio viene deliberato dal CdA entro il 30 novembre.
VIII. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed a quello del Tesoro per conoscenza entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del CdA.
IX. E’ obbligatoria l’adozione di un provvedimento di assestamento del bilancio, almeno in occasione dell’approvazione del consuntivo.

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Art. 14 - Principi generali per la redazione dei Bilanci

I. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

II. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori dei bilanci sia del CSP di Ateneo che dei CSA.
III. I bilanci dei CSA dotati di autonomia di bilancio devono essere allegati al bilancio dell'Università e devono essere redatti in conformità al modello deliberato dal CdA.
IV. I bilanci devono inoltre rispondere ai principi di veridicità, chiarezza e unità,

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Art. 15 - Contenuto del Bilancio annuale di previsione di Ateneo

I. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, sia iniziali che assestati; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e della quota dell’avanzo, proveniente dall’esercizio precedente, ritenuta disponibile.

II. L’importo dell’avanzo libero presunto utilizzato ai fini del conseguimento del pareggio deve essere sommato in calce al totale delle entrate previste.
III. Il Fondo di finanziamento ordinario del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica viene iscritto in misura non superiore a quella corrispondentemente assegnata per l'anno in corso, salvo le diverse valutazioni formulate sulla base delle comunicazioni ministeriali.

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Art. 16 - Avanzo e disavanzo di Amministrazione

I. L’avanzo/disavanzo di Amministrazione presunto è iscritto distintamente quale prima posta del bilancio di previsione, rispettivamente in entrata e in uscita, e trova riscontro analitico in specifica tabella dimostrativa che è parte integrante del bilancio di previsione.
II. La tabella dimostrativa del presunto avanzo/disavanzo di amministrazione ne indica la consistenza presunta alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce ed in calce alla stessa viene definito l’ammontare dell’avanzo libero distintamente dall’ammontare dell’avanzo finalizzato.

III. Dell’avanzo finalizzato deve essere redatto dettagliato elenco.
IV. Quota parte dell’avanzo di amministrazione finalizzato va iscritta in bilancio in aggiunta allo stanziamento delle pertinenti voci di spesa nella misura in cui se ne preveda l’utilizzazione nel corso dell’esercizio oggetto di previsione e per pari importo essa deve essere iscritta in calce alle previsioni di entrata. Tali iscrizioni vanno successivamente assestate con il dato esatto rilevato in sede consuntiva.
V. Il CdA, o il Consiglio del CSA o altro organo competente, devono deliberare i provvedimenti necessari ad assorbire l’eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.

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Art. 17 - Fondo di Riserva

I. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare di tale fondo non può superare il 5% delle spese correnti complessivamente previste.

II. Sul predetto capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

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Art. 18 - Variazioni e storni di Bilancio

I. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione, sono deliberate dal CdA o dal Consiglio del CSA. Nei casi di urgenza provvedono il Rettore con proprio decreto o il Direttore del CSA o i loro legittimi sostituti con proprio atto, salvo ratifica da adottarsi dal CdA o dal Consiglio del CSA - o in mancanza di quest’ultimo, dall’organo direttivo - nella prima adunanza successiva.

II. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
III. Per le variazioni in ogni caso vincolate e finalizzate si procederà con atti del Direttore amministrativo o del Direttore del CSA.
IV. Sono vietate le variazioni che implichino storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

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Capo 2 - Entrate del Bilancio annuale di previsione di Ateneo

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Art. 19 - Accertamento delle entrate

I. L'entrata è accertata quando l'Università appura le ragioni del suo credito ed il soggetto debitore; è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario di quanto viene a scadenza entro l'anno.

II. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati alla Sezione Affari Finanziari per le annotazioni nelle apposite scritture.
III. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

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Art. 20 - Riscossione delle entrate

I. Le entrate sono riscosse dall'istituto o agenzia di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.

II. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto.
III. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il 30° giorno dalla loro riscossione, previa emissione di reversale di incasso.
IV. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento.
V. Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.
VI. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.

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Art. 21 - Reversali d'incasso

I. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo e dal Direttore di Ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.

II. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
· esercizio finanziario;
· capitolo e conto di bilancio;
· nome e cognome o denominazione del debitore;
· causale della riscossione;
· importo in lettere e in cifre;
· data di emissione.
III. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio finanziario in corso sono tenute distinte da quelle relative ad esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
IV. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.

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Art. 22 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate

I. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la personale sua responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.

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Capo 3 - Spese a carico del Bilancio annuale di previsione di Ateneo

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Art. 23 - Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

I. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

II. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli del Bilancio annuale di previsione del CSP sono assunti dal Direttore amministrativo o, nell’ambito delle rispettive competenze assegnate ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento, dai Direttori delle Divisioni amministrative e loro delegati.
III. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
IV. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
V. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi:
· a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno stesso può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.
· a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
· a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Università ne riconosca la necessità o la convenienza e comunque per un periodo non superiore ai nove anni.
VI. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio finanziario scaduto.
VII. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.
VIII. Le somme stanziate in conto capitale, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono, con delibera del CdA, costituire avanzo finalizzato di cui all’art.16. Le somme comunque finalizzate per disposizione ministeriale o altra norma di legge, e non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono avanzo finalizzato.
IX. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio confluiscono nei residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

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Art. 24 - Registrazione degli impegni di spesa

I. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del Bilancio annuale di previsione di Ateneo, devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, alla Sezione Affari Finanziari che provvede alla registrazione dell'impegno di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione del rispetto dei piani e programmi e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

II. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti, con le osservazioni della Sezione Affari Finanziari, all'ufficio di provenienza.

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Art. 25 - Liquidazione della spesa

I. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Divisione o loro delegati, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art.27, della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

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Art. 26 - Ordinazione della spesa

I. Il pagamento della spesa è ordinato mediante l'emissione di mandati, numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

II. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Divisione e dal Capo Sezione Affari Finanziari, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.
III. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
· esercizio finanziario;
· capitolo e conto di bilancio;
· nome e cognome o denominazione del creditore, codice fiscale e/o partita IVA
· causale del pagamento;
· importo in lettere e in cifre;
· modalità di estinzione;
· data di emissione.
IV. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo indistintamente a favore di diversi creditori.
V. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

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Art. 27 - Documentazione dei mandati di pagamento

I. Ogni mandato di pagamento è corredato dai documenti giustificativi della spesa, quali: atti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, verbali di collaudo ove richiesti, documentazione di presa in carico dei beni, quando si tratta di beni inventariabili, e bolle di accompagnamento per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, copia degli atti di impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, note di liquidazione e ogni altro documento che giustifichi la spesa ovvero indichi l’Ufficio o la Divisione Amministrativa sui quali gravi l’onere di far conoscere dove siano conservate le documentazioni in originale.

II. La completezza di tale documentazione, qualora quest’ultima non sia allegata, è attestata dal Responsabile depositario.

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Art. 28 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

I. L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;
c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.
II. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

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Art. 29 - Mandati di pagamento non eseguiti alla fine dell'esercizio finanziario

I. I mandati di pagamento non eseguiti entro il termine dell'esercizio vengono riversati dall'istituto cassiere alle partite di giro e riemessi nell’esercizio successivo.

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Capo 4 - Servizio di cassa e di tesoreria

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Art. 30 - Affidamento del servizio

I. Il servizio di cassa e di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal CdA dell'Università, ad un unico istituto di credito il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.

II. La convenzione di cui al precedente comma deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei Centri di spesa dotati di autonomia di bilancio costituiti nell'Università.
III. Per l'espletamento di particolari servizi l'Università ed i Centri di spesa dotati di autonomia di bilancio possono avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al I comma.

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Art. 31 - Gestione del fondo per piccole spese

I. L'Economo dell'Università viene dotato, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo determinato dal CdA e, comunque, non superiore a Euro 25.822,84.- reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto delle somme già spese.

II. Con il fondo l'Economo può provvedere di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili nonché per l'anticipo di missioni al personale tecnico e amministrativo in casi d'urgenza, previa autorizzazione del Direttore amministrativo o del Direttore di Divisione delegato e prenotazione di impegno sul pertinente capitolo di spesa. L’importo di ciascuna spesa non può superare Euro 2.582,28.-
III. Alla fine dell'esercizio l'Economo restituisce, mediante versamento all'istituto cassiere, il fondo di cui al I comma.
IV. I pagamenti sono annotati dall'Economo su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore amministrativo.

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Capo 5 - Scritture contabili

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Art. 32 - Scritture finanziarie e patrimoniali

I. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

II. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
III. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Università si avvale, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi informatici dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

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Art. 33 - Sistema di scritture

I. L'Università tiene le seguenti scritture prodotte per via informatica:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, distintamente per la competenza e per ciascun anno di provenienza dei residui, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo , distintamente per la competenza e per ciascun anno di provenienza dei residui, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
d) i registri degli inventari.
II. Le scritture indicate alle lettere c) e d) del I comma del presente articolo sono prodotte per via informatica su modulo continuo a fogli numerati, preventivamente vidimato dal Direttore Amministrativo sull’ultima pagina.

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Capo 6 - Conto consuntivo del Centro di Spesa Principale

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Art. 34 - Deliberazione del conto consuntivo del Centro di Spesa Pincipale

I. Il conto consuntivo del Centro di spesa principale si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa centrale di Ateneo.

II. Il conto consuntivo del CSP, accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore Amministrativo, dalla relazione rettorale e dagli allegati, è predisposto dalla Sezione Affari Finanziari almeno 15 giorni prima del termine di cui al successivo IV comma del presente articolo ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art.120, da allegare al predetto conto.
III. La relazione rettorale illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Università ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
IV. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; unitamente ai bilanci dei CSA viene trasmesso entro 15 giorni dalla data della deliberazione direttamente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e a quello del Tesoro, Bilancio e della Programmazione economica per conoscenza.

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Art. 35 - Rendiconto finanziario del Centro di Spesa Principale

I. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per la entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità allo schema deliberato dal CdA.

II. In particolare per la competenza devono risultare per ciascuna unità elementare oggetto di approvazione:
1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
2. le somme accertate o impegnate;
3. le somme riscosse o pagate;
4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
III. Per i residui sono indicati:
1. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
2. le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti;
3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

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Art. 36 - Situazione amministrativa centrale del Centro di Spesa Principale

I. La situazione amministrativa, redatta in conformità a quanto deliberato dal CdA, evidenzia con riferimento alla gestione centrale di Ateneo e con esclusione delle gestioni autonome:

· la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
· il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
· l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
· l’indicazione dell’avanzo libero distintamente da quello finalizzato.
II. Alla situazione amministrativa è allegato l’elenco analitico delle poste che compongono l’avanzo finalizzato.

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Art. 37 - Situazione patrimoniale o conto del patrimonio

I. La situazione patrimoniale, che fa parte integrante del conto consuntivo, redatta in conformità a quanto deliberato dal CdA, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.

II. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
III. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
IV. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni materiali e immateriali e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

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Art. 38 - Capitoli aggiunti e riaccertamento dei residui

I. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, viene mantenuto in vita per la sola gestione delle somme residue.

II. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione e sempre che per il recupero di crediti di modestissima entità l'esperimento sia ritenuto economicamente svantaggioso dal Direttore Amministrativo.
III. La variazione dei residui attivi e passivi è deliberata contestualmente all’approvazione del conto consuntivo da parte del CdA.
IV. Sulle suddette variazioni il Collegio dei revisori esprime il proprio parere.

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Art. 39 - Perenzione

I. I residui delle spese correnti non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

II. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il settimo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
III. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza sui pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità del loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

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Capo 7 - Consolidamento dei conti

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Art. 40 - Conto consuntivo

I. Viene redatto un conto consuntivo consolidato per la riassunzione dei dati del Centro di Spesa principale e dei CSA dotati di autonomia di bilancio. Esso è composto da:

· rendiconto finanziario consolidato;
· situazione amministrativa consolidata;
· situazione patrimoniale (conto del patrimonio) consolidata.

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Art. 41 - Rendiconto finanziario consolidato

I. Il rendiconto finanziario consolidato è redatto in conformità allo schema deliberato dal CdA. Esso comprende i risultati della gestione finanziaria complessiva dell’Ateneo sommando le risultanze del Centro di Spesa principale e dei CSA.

II. Nella redazione del consolidato sono escluse le poste di trasferimento interne.
III. Esso è redatto con le stesse modalità indicate dall’art.35, previste per il consuntivo d’Ateneo.

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Art. 42 - Situazione amministrativa consolidata

I. La situazione amministrativa consolidata è redatta in conformità allo schema deliberato dal CdA. Essa è costituita dalle risultanze delle situazioni amministrative del Centro di spesa principale e dei CSA.

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Art. 43 - Situazione patrimoniale (conto del patrimonio) consolidata

I. La situazione patrimoniale consolidata è redatta in conformità allo schema deliberato dal CdA. Essa è costituita dalle risultanze delle situazioni patrimoniali del Centro di spesa principale e dei CSA.

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Capo 8 - Gestione economica

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Art. 44 - Contabilità economica

I. L’Università produce una contabilità economica e patrimoniale, finalizzata alla determinazione della situazione patrimoniale e del risultato economico

II. Ai fini del rispetto delle norme introdotte dal D.Lgs. 279/97 e successive modifiche, viene adottato un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

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Art. 45 - Centro di costo

I. Il Centro di costo è un’entità (eventualmente anche solo contabile) rispetto alla quale si procede ad individuazione di oneri, onde pervenire alla determinazione del costo di una struttura o di un obiettivo o di un’operazione particolare.

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Art. 46 - Conto economico

I. Il conto economico evidenzia le componenti positive (ricavi e proventi) e negative (costi e oneri) dell’attività dell’Università secondo i criteri di competenza economica.

II. Costituiscono componenti positive del conto economico: le tasse di iscrizione e frequenza e i contributi degli studenti, i trasferimenti correnti da enti pubblici e privati, i proventi delle prestazioni a favore di terzi, i proventi da attività editoriale, da sfruttamento di brevetti e da ogni altra attività, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, i valori delle produzioni in economia di immobilizzazioni materiali e immateriali, le variazioni in aumento delle rimanenze di materiali di consumo, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
III. Costituiscono componenti negative del conto economico: i costi d’acquisto di materiali, i costi per prestazioni di servizi, i costi per l’utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, le imposte e tasse a carico dell’Università, gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni e quelle dei crediti, le variazioni in diminuzione delle rimanenze di materiali, le insussistenze dell’attivo e le sopravvenienze del passivo, le minusvalenze da alienazioni.
IV. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati dal CdA in conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni centrali dello Stato.
V. Il conto economico è redatto secondo il modello approvato dal CdA.