Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Capo 5 - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI CONTRATTI

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 60 - Procedure di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni e dai relativi regolamenti e atti di attuazione, nonché dalle ulteriori norme vigenti in materia.

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Art. 61 - Contratti per attività di ricerca e didattica

1. Indipendentemente da soglie di valore, tutte le convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), b), c), e), devono prevedere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il responsabile scientifico, la struttura di afferenza, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna l’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
2. E’ fatto salvo quanto previsto nel regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le indicazioni e prescrizioni contenute in bandi, avvisi o altri atti che disciplinano specificamente le singole convenzioni, contratti e accordi.

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Art. 62 - Schemi tipo di contratto per attività di ricerca e didattica

1. Il Consiglio di amministrazione può adottare schemi tipo di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), b), c), ed e), contenenti gli elementi richiesti all’articolo 61, comma 1.
2. Gli schemi tipo sono vincolanti per i dipartimenti nell’esercizio delle procedure negoziali di loro competenza; in caso di mancato rispetto dello schema tipo, i relativi contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al consiglio di dipartimento l’autorizzazione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti sopra soglia di cui all’articolo 54, commi 3 e 4, a condizione che il dipartimento si attenga agli schemi tipo di cui al comma 2 del presente articolo. I contratti autorizzati sono stipulati dal direttore di dipartimento. In caso di mancato rispetto dello schema tipo, i contratti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente.