Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 18 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale durante il quale il candidato dovrà dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico e originalità.
2. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.
3. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate nel corso del programma formativo.
4. La tesi deve essere esaminata criticamente da almeno due docenti (Valutatori) di comprovata autorevolezza nell’ambito scientifico della tesi, nominati dal Collegio dei Docenti in tempo utile per lo svolgimento dell’esame finale.
5. I Valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti, e a tutte le Università o Enti che, in qualsiasi forma, concorrono alla realizzazione del Corso e non devono essere stati coinvolti nell’attività di ricerca del dottorando. I Valutatori esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica nella seconda sessione, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. L’ammissione all’esame finale è subordinata al deposito della tesi nell’Archivio istituzionale dell’Ateneo, che ne cura il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, nonché nella banca dati del MIUR. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito dopo l’eventuale periodo di embargo richiesto dal dottorando.
7. La discussione pubblica della tesi si svolge dinanzi a una Commissione nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.
8. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca si svolgono in due periodi dell’anno: prima sessione, dal 1° gennaio al 31 marzo; seconda sessione, dal 1 settembre al 31 ottobre;
9. Al termine della discussione, la tesi è approvata o respinta, con motivato giudizio sintetico scritto collegiale. In caso di approvazione, la Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
10. In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto.