Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 12 - Ammissione ai Corsi

1. L’ammissione al Dottorato avviene attraverso una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo, sul sito web europeo Euraxess e su quello del Ministero.
3. Nel Bando saranno indicati:

a) i criteri di accesso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
b) i criteri di valutazione dei titoli (comprensivi eventualmente di un progetto di ricerca) e delle prove;
c) eventuali titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai singoli corsi;
d) le lingue straniere di cui è richiesta la conoscenza; per i candidati stranieri potrà essere richiesta la conoscenza della lingua italiana;
e) le lingue straniere in cui è possibile sostenere le prove;
f) termini e modalità di immatricolazione ai Corsi;
g) eventuali tematiche di ricerca attivate per il ciclo e i relativi supervisori;
h) ulteriori norme di dettaglio sull’ammissione ai Corsi
4. Nel Bando saranno indicati i posti disponibili, specificando quelli coperti da:
a) borse di dottorato;
b) assegni di ricerca;
c) contratti di apprendistato;
d) altre forme di sostegno finanziario equivalente.
5. Nel bando saranno altresì indicati i posti attivati in conformità ad accordi e convenzioni di cui agli art. 3 e 4.
6. Il Bando può riservare una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tale caso possono essere previste procedure e tempi di ammissione diversi e una graduatoria separata.
7. Possono inoltre iscriversi ai Corsi, nel limite massimo dei posti disponibili:
a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell’ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali a cui l’Università partecipa in veste di coordinatore o partner, di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato. L’iscrizione avviene previo parere favorevole del Collegio Docenti del Corso interessato, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato previsti dall’articolo 11.
b) gli iscritti a Corsi presso Università o Enti di Ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l’Università accordi per il rilascio del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela.
8. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
9. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso.