Regolamento sul dottorato di ricerca

Art. 6 - Progetto formativo

1. Il dottorato di ricerca è finalizzato all’acquisizione di competenze di elevato livello, anche metodologiche, nei settori della ricerca di pertinenza dell’Ateneo.
2. Il progetto formativo consiste:

a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a un ambito disciplinare e fra quelli previsti dal Corso.
b) In attività didattiche e formative complementari all’attività di ricerca, ivi comprese anche attività trasversali quali, ad es., il perfezionamento linguistico e informatico, la formazione nel campo della gestione e della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale, la conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, anche in riferimento agli sbocchi professionali dei dottorati di ricerca.
3. L’attività di ricerca e formazione nell’ambito dei Corsi è convenzionalmente quantificata in complessive 1500 ore per anno, salvo quanto disposto al successivo art. 23 “Coordinamento dei corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica”.
4. Le attività didattiche e formative di cui al comma 2/b comportano complessivamente nel corso del dottorato un impegno indicativamente compreso tra le 200 e 450 ore.
5. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dagli Organi Accademici.