Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 12 - Attività degli assegnisti

1. L’assegno di ricerca è conferito al vincitore della selezione di cui al presente regolamento mediante stipulazione di un apposito contratto di collaborazione che regola lo svolgimento dell’attività di ricerca.
2. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
3. Il contratto ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione, salvo ragioni motivate da documentate esigenze connesse all’attività di ricerca.
4. L’attività di ricerca del titolare dell’assegno ha carattere continuativo e, in relazione alla realizzazione dello specifico programma di ricerca a cui è finalizzata, si svolge in rapporto di coordinamento con la complessiva attività del Dipartimento di pertinenza.
5. I titolari degli assegni di ricerca, che siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito l’assegno e sotto la supervisione del responsabile scientifico.
6. Al di fuori dell’impegno per l’attività di ricerca prevista dal contratto e previo parere favorevole del Dipartimento di pertinenza, gli assegnisti possono svolgere l’attività didattica che sia stata a essi conferita ai sensi della normativa vigente in materia. Gli assegnisti, qualora rivestano la qualifica di cultore della materia, possono partecipare alle commissioni degli esami di profitto.