Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 6 - Finanziamento

1. Il finanziamento degli assegni di ricerca può trovare copertura, parziale o totale, a carico dell’Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio) ovvero del Dipartimento interessato.

2. L’attivazione degli assegni di ricerca è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità finanziaria per la copertura della relativa spesa per tutta la durata dell’assegno.

Il responsabile del Dipartimento richiedente dovrà attestare la provenienza, la consistenza e la disponibilità dei fondi per il finanziamento di ciascun assegno.
Qualora la spesa per l’assegno sia, anche in parte, a carico di fondi di pertinenza di un docente, il titolare dei fondi dovrà controfirmare la suddetta attestazione.
3. Qualora l’attivazione dell’assegno di ricerca sia subordinata alla stipulazione di una convenzione con un ente esterno (co)finanziatore - salvo che il (co)finanziamento non derivi da una convenzione-quadro già in atto - e la proposta di accordo non risulti conforme allo schema approvato dagli organi accademici, il relativo testo dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di cessazione anticipata di assegni di ricerca le quote finanziarie residue potranno essere utilizzate per bandire assegni, per il medesimo programma di ricerca, di durata comunque non inferiore a un anno.
Qualora, entro tre mesi dalla predetta cessazione anticipata, non venga richiesta l’emissione di un nuovo bando, la quota di cofinanziamento a carico del Centro principale di spesa non utilizzata rimane accantonata presso il bilancio del medesimo, a integrazione del fondo assegni di ricerca.