Regolamento spin off

Titolo 4 - DISPOSIZIONI SPECIALI

Regolamento spin off

Art. 10 – Disposizioni in tema di proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartengono allo Spin-off medesimo, che ne garantisce l’uso gratuito in favore dell’Ateneo per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con divieto di sub-licenza a terzi.
2. Qualora i sopraccitati risultati siano ascrivibili, in tutto o in parte, al personale dell’Università si presumono conseguiti nell’ambito del rapporto di lavoro con l’Università, e trovano quindi applicazione la disciplina di cui all’art. 65, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2005, le normative vigenti e i regolamenti di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.
3. Nel caso di cui l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporti una co-titolarità dei diritti di proprietà intellettuale tra lo Spin Off e l’Università, l’Università concederà allo Spin Off i relativi diritti patrimoniali sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza a fonte dei quali lo Spin off sarà tenuto a sostenere integralmente i costi di deposito e mantenimento dei relativi titoli.
4. La previsione di cui al comma 3 non opera nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, ritenga che sussistano motivi ostativi.

Regolamento spin off

Art. 11 – Utilizzo delle strutture dell’Università

1. I rapporti tra Università e società spin off saranno regolati da apposita Convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinerà l’utilizzo di spazi, attrezzature e accesso del personale.
2. La permanenza dello spin off all’interno delle strutture dell’Ateneo avrà durata massima di cinque anni. La permanenza ulteriore all’interno delle strutture dovrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato accademico sulla base di una motivata richiesta.
3. La Convenzione di cui al comma 1 prevede la corresponsione all’Università di un canone forfettario annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
4. Non è consentito istituire la sede legale presso strutture universitarie.

Regolamento spin off

Art. 12 – Utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo

1. Alla società spin off è fatto obbligo l’utilizzo del sigillo dell’Ateneo unitamente alle diciture “Università degli Studi di Trieste” e “Spin off dell’Università degli Studi di Trieste” in virtù di apposito contratto di licenza gratuito di durata pari a cinque anni, rinnovabile.
2. Il contratto di cui al comma 1, impegna la società spin off a tenere indenne l’Università da eventuali responsabilità derivanti dall’utilizzo di tali segni distintivi e determina le condizioni di revoca anticipata dell’autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
3. L’utilizzo diretto dei segni distintivi nella commercializzazione di prodotti e servizi dello spin off dovrà invece essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi dei segni distintivi dell’Università per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.

Regolamento spin off

Art. 13 – Albo delle start up

1. Viene istituito presso l’Ateneo l’albo delle imprese innovative che nascono grazie al percorso formativo o di ricerca di studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca e la cui iniziativa basa il proprio business su beni e servizi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante i propri studi.
2. La richiesta di iscrizione all’Albo va effettuata da parte del legale rappresentante mediante apposita dichiarazione, redatta su schema predisposto dagli uffici competenti, indirizzata al Rettore. La richiesta verrà sottoposta alla commissione tecnica che ne valuterà l’ammissibilità e la sussistenza dei requisiti.
3. I requisiti sono definiti da apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Dal momento dell’iscrizione all’albo, la start up potrà fregiarsi della definizione di “Start up dell’Università degli Studi di Trieste”. La Commissione tecnica potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio revocare tale iscrizione.
5. Non è consentito l’uso dei segni distintivi dell’ateneo.