1. La Giunta coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed istruisce le pratiche da discutere in Consiglio di Dipartimento.
2. Secondo quanto stabilito dall’art. 41 del RGA la Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Vicario, da tre rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta.
3. L’elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore nell’ambito delle singole componenti in Consiglio di Dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori senza distinzione di fascia; rappresentanti del personale tecnico amministrativo; rappresentanti degli studenti. Nell’ambito delle rispettive componenti, ciascun elettore può esprimere il voto a favore di un solo candidato. L’elettorato passivo spetta ai componenti individuati dall’art. 2 c. 1 del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono tra il 1 ed il 31 ottobre, gli eletti entrano in carica il 1° novembre. Secondo quanto previsto dal RGA in via di prima applicazione i termini possono essere derogati.
4. Le modalità di votazione si svolgono in analogia a quanto prescritto dall’art. 4 c. 5 del presente Regolamento.
5. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta, possono essere invitati alle sedute della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all’ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
6. La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
7. La Giunta opera ai sensi dello Statuto; può essere inoltre destinataria di altre funzioni ad essa attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal RGA e dagli altri Regolamenti di Ateneo.