Regolamento Generale di Ateneo

Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 50 - Disposizioni transitorie sui termini per la costituzione e l’entrata in carica degli organi

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in via di prima applicazione, i termini dei procedimenti per la costituzione e l’entrata in carica degli organi di cui al presente regolamento possono essere derogati.