Regolamento Generale di Ateneo

Capo 3 - Scuole interdipartimentali di Ateneo

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 47 - Istituzione di scuola interdipartimentale

1. Ciascun dipartimento può proporre l’istituzione o l’associazione a una scuola interdipartimentale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, Statuto quando attribuisce almeno un quinto della somma delle quote didattiche conferite dai dipartimenti proponenti ai corsi di studio di primo e secondo livello inseriti nel progetto formativo e culturale della scuola. I medesimi requisiti di partecipazione dei dipartimenti ai corsi di studio si applicano nel caso in cui la proposta di istituzione della scuola sia formulata dal Senato Accademico.
2. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta d’istituzione, di associazione o di recesso da una scuola interdipartimentale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Nucleo di valutazione, in sede di monitoraggio dell’offerta formativa, verifica la consistenza delle quote didattiche conferite da ciascun dipartimento alla scuola interdipartimentale e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.
4. Nel caso in cui per due anni accademici consecutivi un dipartimento conferisca quote inferiori a quelle previste dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il dipartimento interessato, dichiara l’esclusione del dipartimento dalla scuola.
5. Al venir meno dei requisiti di particolare complessità dell’offerta formativa di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione della scuola ai sensi dell’articolo 33, comma 8, Statuto.

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Art. 48 - Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio coordinati nell’ambito della scuola.
2. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati alla scuola designano al loro interno i propri rappresentanti nel consiglio della scuola, nella misura prevista dall’articolo 35, comma 2, Statuto.
3. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.
4. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.
5. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
6. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno antecedente la data dell’adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell’avviso di convocazione di cui al comma 5. L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall’articolo 27, commi 2 e 3, Statuto e dall’articolo 40, comma 3, del presente regolamento per l’elezione del direttore di dipartimento.
8. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all’articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
9. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del coordinatore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.

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Art. 49 - Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all’impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L’avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.