Regolamento Generale di Ateneo

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo, previsto dall'articolo 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 2 - Regolamenti elettorali

1. Il Senato Accademico approva i regolamenti elettorali di attuazione del presente regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti per l’elezione dei rappresentanti degli studenti sono sottoposti al parere favorevole del Consiglio degli Studenti.
3. Le deliberazioni di approvazione ed espressione di parere sono adottate con le maggioranze previste all’articolo 5, comma 3, Statuto.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 3 - Forme associative

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 8, Statuto, l’Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscano i soggetti appartenenti alla comunità universitaria e che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Possono essere riconosciute come associazioni di soggetti appartenenti alla comunità universitaria:

a. le associazioni del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
b. le associazioni degli studenti;
c. le associazioni di ex studenti;
d. le associazioni di sostenitori dell’Università.
3. Le associazioni non devono perseguire fini di lucro e devono essere dotate di uno Statuto informato a criteri di democrazia interna e di rappresentatività.
4. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, le associazioni possono beneficiare di spazi, di un recapito presso l’Università e di eventuali servizi, secondo criteri certi e predeterminati fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 4 - Partecipazione dell’Università a soggetti di diritto pubblico e privato

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 6, Statuto, l’Università può costituire e partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali e, in particolare, per:

a. attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica;
b. partecipare a progetti scientifici e d’innovazione tecnologica;
c. realizzare attività strumentali alle attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell’Università.
2. La costituzione e la partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato devono conformarsi ai seguenti principi:
a. elevato livello scientifico delle attività;
b. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
c. congruità dell’eventuale apporto economico a carico dell’Università rispetto all’attività svolta, alle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali prestate e al grado d’implementazione delle finalità istituzionali dell’Ateneo;
d. salvaguardia della posizione scientifica dell'Università nella composizione di organi collegiali;
e. salvaguardia della proprietà intellettuale;
f. destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
g. espressa previsione, nell’atto costitutivo, nello statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell’Università in occasione di aumenti di capitale;
h. limitazione del concorso dell’Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
i. assenza di situazioni di conflitto d’interessi, concorrenza e duplicazione, diretta o indiretta, rispetto alle attività dell’Università.

3. Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, la costituzione e la partecipazione a società commerciali devono conformarsi ai seguenti principi:

a. stretta connessione tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionali dell’Università;
b. previsione di meccanismi adeguati ad assicurare la strumentalità tra l’attività della società e le finalità istituzionali, in particolare con riguardo alle attività comprese nell’oggetto sociale, all’impiego di personale dell’Università e al limite temporale massimo dell’attività;
c. previsione di adeguati strumenti di controllo sull’operato della società;
d. previsione di garanzie e limiti in caso d’ingresso di soci privati.
4. Il procedimento per la costituzione, la partecipazione e il recesso da soggetti di diritto pubblico e privato in attuazione del presente articolo e la fissazione di ulteriori garanzie sono disciplinati da regolamento.