Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie

Art. 7

1. Le liste universitarie sono parificate a ogni effetto alle prescrizioni stabilite dal “Regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti” per le associazioni e per i gruppi studenteschi, ove applicabili, e pertanto si rinvia al suddetto regolamento.
2. Le liste universitarie sono, comunque, esentate dall’obbligo di presentare le firme necessarie per concorrere al finanziamento.