1. Gli spazi destinati dall’Ateneo ad associazioni sono assegnati annualmente dalla commissione di ripartizione esclusivamente alle associazioni che abbiano ricevuto un contributo ai sensi del presente regolamento e che abbiano fatto richiesta di concessione d’uso degli spazi medesimi.
2. L’uso degli spazi è concesso alle associazioni assegnatarie dopo la sottoscrizione dell’assunzione di responsabilità e della Convenzione per utilizzo spazi da parte del delegato, fatto salvo il caso di cui al comma 3. Gli spazi assegnati sono destinati alla ordinaria attività aggregativa e associativa, secondo il principio dell’autogestione paritaria tra gli assegnatari.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio degli spazi assegnati, l’accesso agli spazi stessi è interdetto all’associazione responsabile da parte dell’Amministrazione dell’Ateneo per un massimo di dodici mesi, anche a seguito di accertamento e richiesta del Consiglio degli Studenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alla Convenzione per utilizzo spazi, relativa alla concessione degli spazi destinati alle associazioni.