Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Titolo 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Art. 22 - Erogazione contributi

1. I contributi sono erogati, nei limiti del finanziamento approvato, su richiesta inoltrata all’ufficio competente dal delegato, o dal suo vice, tramite l’apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi), e della documentazione delle spese già sostenute.
2. Le spese dovranno essere conformi al piano approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in originale, nel rispetto delle norme che regolano le spese dell’Università, per quanto applicabili.
3. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente 15,00 euro, e nel limite massimo di 150,00 euro, per l’attuazione di ciascun piano il delegato sarà esentato sotto sua personale responsabilità dall’obbligo di documentazione, fermo restando l’obbligo di presentare una dichiarazione con il dettaglio di ogni singola spesa sostenuta.
4. Possono essere concessi anticipi utilizzando l’apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi), in base a specifica e dettagliata richiesta del delegato, o del suo vice, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di svolgimento delle attività. Gli anticipi non possono superare l’importo di Euro 1600,00.
5. Gli anticipi comportano l’obbligo di rendicontazione delle spese con l’apposito modulo C (Richiesta erogazione fondi) e la restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività.
6. Qualora entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività non venga prodotta la documentazione di spesa, è interdetta ogni altra erogazione all’associazione e al gruppo fino alla consegna dei documenti.

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Art. 23 - Svolgimento e variazioni delle attività

1. Le iniziative e le attività finanziate si svolgono sotto la responsabilità del delegato.
2. Le associazioni, le liste e i gruppi universitari provvedono obbligatoriamente a pubblicizzare adeguatamente le iniziative presso gli studenti dell’Ateneo tramite il sito web dell'Ateneo, a darne notizia al Consiglio degli Studenti tramite l'indirizzo e-mail cds@units.it, a darne comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di svolgimento delle attività alle associazioni che si occupano di attività editoriali disciplinate dall’articolo 17, comma 6, del presente regolamento e, facoltativamente, con ogni altro mezzo idoneo.
3. Il Consiglio degli Studenti si riserva di accertare l’effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite la propria commissione II “Regolamenti, Statuto, trasparenza e affari generali”, a operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate.
4. Gli assegnatari possono fare richiesta scritta di rinuncia al finanziamento delle attività, in misura totale o parziale, oppure comunicare al Magnifico Rettore e al Consiglio degli Studenti il rinvio di ciascuna attività e del relativo finanziamento, entro 60 giorni dalla data di svolgimento precedentemente indicata e, comunque, non oltre il 1° novembre. Qualora l’assegnatario faccia rinuncia al finanziamento entro il 31 marzo non si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del presente articolo. La rinuncia scritta è depositata presso l’Ufficio di Staff Organi accademici collegiali, il quale provvede a verificare il rispetto dei termini.
5. Tutte le iniziative e le attività finanziate devono essere completate entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
6. Il finanziamento è revocato per le voci di spesa, indicate nel preventivo approvato, per le quali non è stato utilizzato.
7. Nel caso di mancato svolgimento dell’attività finanziata con i fondi di cui al presente regolamento, senza una motivazione approvata da una votazione del Consiglio degli Studenti, il soggetto richiedente subisce la seguente penalità:
a. per le associazioni, sarà dimezzato il massimale dei fondi stanziabili per le attività di cui al presente regolamento all’articolo 17, comma 1 per l’anno successivo.
b. per i gruppi, sono esclusi dalla domanda di fondi per le attività di cui al presente regolamento per l’anno successivo. I delegati di tali gruppi sono, inoltre, interdetti dal ricoprire cariche di rilievo in gruppi, associazioni o liste per l’anno successivo.

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Art. 24 - Relazione annuale sulle attività

1. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di svolgimento delle attività, i beneficiari delle assegnazioni devono presentare al Consiglio degli Studenti il rendiconto delle spese effettuate sull’apposito modulo E (Presentazione del rendiconto attività culturali e sociali) e una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate.
2. La relazione illustrativa e il rendiconto sono sottoposti all’approvazione del Consiglio degli Studenti e, successivamente, del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
3. Le associazioni o le liste che non dovessero presentare il rendiconto delle spese effettuate e la relazione illustrativa entro I termini di cui al comma 1 del presente articolo sono escluse dalla richiesta di fondi per l'anno successivo.
4. I delegati dei gruppi studenteschi che non dovessero presentare il rendiconto delle spese effettuate e la relazione illustrativa entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo non potranno ricoprire cariche di rilievo in associazioni, liste e gruppi studenteschi per l'anno successivo.

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Art. 25 – Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti

1. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti, entro il limite di cui all’art. 14, comma 1, sono destinati per proprie iniziative, approvate con delibera del Consiglio stesso. Tali iniziative sono:
a) integrative e non sostitutive, eventualmente coordinate, alle attività culturali e sociali autogestite già svolte da liste, gruppi ed associazioni;
b) rivolte alla generalità degli studenti;
c) svolte con l'intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
d) indirizzate dal Magnifico Rettore e rivolte all’interesse generale degli studenti.
2. I fondi vengono gestiti in analogia alle modalità previste per le associazioni studentesche e secondo la norme amministrativo-contabili del presente regolamento.
Delegato e delegato supplente sono rispettivamente il Presidente e un Vicepresidente del Consiglio degli Studenti.