Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Titolo 1 - FINALITA' E DESTINATARI

Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto e utilizzo del contributo finanziario annuale, che l’Università degli Studi di Trieste destina alle attività culturali e sociali organizzate di studenti e dottorandi, con particolare riguardo ad iniziative che, improntate ad una corretta e trasparente gestione finanziaria, rivestano valori e significati costruttivi per l’Ateneo e per la vita universitaria studentesca. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e le modalità di assegnazione annuale degli spazi destinati dall’Ateneo, quale sede per le associazioni.
2. Previa delibera del Consiglio degli Studenti, i fondi annualmente disponibili a bilancio sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione in base al piano proposto da una commissione di ripartizione.
3. Annualmente vengono emanati dal Magnifico Rettore due bandi di assegnazione fondi, il primo ordinario con scadenza 31 ottobre e il secondo straordinario con scadenza 31 marzo.

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Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al finanziamento disciplinato dal presente regolamento i seguenti soggetti:
a) il Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Trieste;
b) associazioni di studenti e dottorandi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4;
c) gruppi di almeno 80 studenti e dottorandi che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5;
d) liste universitarie che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 6.

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Art. 3 - Referenti di gruppi e associazioni

1. Le associazioni e i gruppi designano tra i propri componenti un delegato, studente o dottorando regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Trieste, quale responsabile nei confronti dell’Università per quanto attiene la richiesta di finanziamento, la regolare esecuzione delle attività, le richieste di erogazione e l’uso dei fondi, nonché un supplente che lo sostituisca in caso d’impedimento.

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Art. 4 - Requisiti delle associazioni

1. Le associazioni, che facciano richiesta di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
a) costituzione a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata secondo la relativa normativa nazionale;
b) statuto ispirato a principi di democrazia e trasparenza, che preveda l’elezione degli organi direttivi da parte degli associati;
c) finalità rivolte, in via esclusiva o di assoluta prevalenza, alla promozione di attività sociali e culturali, destinate senza fini di lucro all’utenza universitaria;
d) base associativa, nella sede locale, non inferiore alle 10 unità, composta per almeno il 90% da studenti o dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste.

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Art. 5 - Requisiti dei gruppi

1. I gruppi che facciano richiesta di contributi devono essere composti da almeno 80 studenti e/o dottorandi regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Trieste, che sottoscrivano l’adesione al gruppo tramite il modulo allegato B (Richiesta di finanziamento per gruppi studenteschi e liste parificate).
2. Non saranno conteggiati gli studenti e i dottorandi che sottoscrivano la richiesta di finanziamento anche per altri gruppi.

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Art. 6 - Requisiti delle liste universitarie

1. Le liste universitarie sono da considerarsi, nelle previsioni regolamentari, parificate a:
a) associazioni studentesche nel caso la lista abbia già ottenuto assegnazione dei fondi in almeno uno dei 3 anni accademici precedenti;
b) gruppi studenteschi nel caso non presentino i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Per le modalità di finanziamento, si fa rinvio all’apposito Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie.

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Art. 7 – Incompatibilità per gruppi e associazioni

1. Saranno in ogni caso esclusi dal finanziamento le associazioni e i gruppi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) qualora il delegato o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, svolgano una di queste funzioni anche in altre associazioni o altri gruppi che aderiscono al bando;
b) qualora il delegato, il supplente o, nel caso delle associazioni, i membri, che ricoprono cariche direttive, siano membri della commissione riparto fondi.

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Art. 8 - Attività delle associazioni studentesche ammesse al finanziamento

1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:
a) Editoriali;
b) Radiofoniche;
c) Audiovisive e telematiche;
d. Conferenze e seminari;
e) Mostre;
f) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
g) Attività di scambio culturale;
h) Attività formative ed integrative della didattica;
i) Attività sportive;
j) Attività aggregative;
k) Feste universitarie;
2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste, a qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l’esclusione delle stesse.

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Art. 9 - Attività dei gruppi studenteschi ammesse ai contributi

1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:
a) Audiovisive e telematiche;
b) Conferenze e seminari;
c) Mostre;
d) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
e) Attività sportive;
f) Attività aggregative.
2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste, qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l’esclusione delle stesse.