Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 28 - Decadenza

1. Per gli eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo sport univesitario e Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dal mandato se lo studente dichiara per iscritto, entro venti giorni dalla laurea, di volersi iscrivere ad uno dei corsi attivati dall’Ateneo e a condizione che risulti regolarmente iscritto nell’anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea entro i termini previsti dal manifesto di determinazione delle tasse e contributi dell’Ateneo.

2. Il comma 1 si applica agli eletti in consiglio di dipartimento, a condizione che, entro il medesimo termine, dichiarino per iscritti di volersi iscrivere a un corso dipartimentale di cui il dipartimento è unità principale o a un corso interdipartimentale cui il dipartimento è associato.

3. La mancata dichiarazione o la mancata regolare iscrizione nei termini di cui ai commi precedenti comportano la decadenza dal mandato.

4. Lo studente eletto è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni inerenti al proprio status agli uffici competenti. In caso di mancata comunicazione, si provvede d’ufficio.

5. Qualora alla data del 15 gennaio successivo alla proclamazione degli eletti risulti vacante almeno un terzo dei seggi riservati agli studenti in tutti gli organi di cui al presente regolamento o almeno la metà dei seggi riservati agli studenti in almeno un consiglio di dipartimento o se il numero dei rappresentanti fosse minore a cinque in almeno un consiglio di dipartimento, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi vacanti.