Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 7 - Presentazione delle liste e identificazione dei delegati

1. I procedimenti elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all’articolo 1 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.
2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all’unità più vicina.
3. Ciascuna lista designa uno studente avente diritto al voto quale delegato presentatore della lista, un secondo studente avente diritto al voto quale supplente del presentatore della lista, in caso di motivato impedimento del delegato, e fino a un massimo di cinque delegati e cinque supplenti per la raccolta delle sottoscrizioni. Le firme di tutti i delegati e dei relativi supplenti sono autenticate dal funzionario competente a ricevere la documentazione.
4. Nei termini e secondo le modalità indicate dal decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 2, il delegato presentatore presenta all’ufficio competente la lista, indicandone la denominazione.
5. Contestualmente alla presentazione, il delegato presentatore e il delegato supplente del presentatore sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione, autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell’Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.
6. I delegati e i rispettivi supplenti sono autorizzati in via esclusiva alla raccolta delle sottoscrizioni e si fanno garanti dell’autenticità delle stesse.