Spese in economia

Capo 4 - Lavori in economia acquisibili in casi di urgenza

Spese in economia

Art. 16 - Lavori in economia in casi di urgenza

È possibile provvedere in via d’urgenza e nei limiti di spesa di cui all’art. 7 comma 2, quando dal ritardo, conseguente all’esperimento delle procedure ordinarie, possa derivare un pericolo per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dei luoghi.
Si considerano urgenti quei lavori che, se procrastinati nel tempo, determinerebbero una spesa maggiore per l’Amministrazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il R.U.P. o un tecnico all’uopo incaricato, redige apposito verbale, specificando le ragioni dell’urgenza, le cause che la determinano e i lavori necessari a rimuoverla. Unitamente al verbale è redatta una perizia estimativa in ordine alle somme necessarie.
Il R.U.P. trasmette il verbale redatto ai sensi del comma 3, unitamente alla perizia estimativa, all’organo competente ad autorizzare la spesa. Quest’ultimo concede l’autorizzazione previo accertamento della necessaria copertura finanziaria.

Spese in economia

Art. 17 - Lavori in economia in casi di somma urgenza

In presenza di circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il R.U.P. o altro funzionario competente che ne prenda conoscenza può disporre l’immediata esecuzione dei lavori per un importo di spesa non superiore a 200.000 euro, salvo che la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità non richieda una spesa maggiore.
Il soggetto che procede ai sensi del comma 1 redige il verbale di cui all’art. 16 comma 3, ma può prescindere dalla richiesta di autorizzazione preventiva di cui all’art. 16 comma 4.
I lavori contemplati dal presente articolo possono essere affidati senza previa gara informale mediante affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal R.U.P. o dal tecnico da questi delegato.
Entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione dei lavori, il R.U.P. o il tecnico da esso incaricato compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale, all’organo competente all’approvazione dei lavori e alla copertura finanziaria degli stessi.
In caso di mancata autorizzazione ai sensi del comma 4, si procede alla liquidazione delle spese limitatamente alla parte dell’opera o dei lavori già realizzata.