Spese in economia

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Spese in economia

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell’Università degli Studi di Trieste, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 125 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate.

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Art. 2 - Tassatività

Il ricorso alla procedura in economia è ammesso nei soli casi previsti e compendiati negli Allegati A, B e C del presente Regolamento.

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Art. 3 - Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di lavori, beni e servizi può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

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Art. 4 - Responsabile del procedimento

Per ogni procedimento finalizzato all’acquisizione di lavori, beni o servizi in economia deve essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che assume i compiti prescritti dall’art. 10 d.lgs. n. 163/2006.
Il R.U.P. cura l’applicazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui alla l. 136/2010 e di D.U.R.C. secondo le prescrizioni previste dal d.lgs. 163/2006. Il R.U.P. attesta che le prestazioni di lavori, beni e servizi non siano state artificiosamente frazionate al solo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia, come prescritto dall’art. 3.

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Art. 5 - Rapporti con le Convenzioni CONSIP

Le procedure del presente Regolamento devono intendersi come alternative alla scelta di avvalersi delle Convenzioni eventualmente stipulate da CONSIP s.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a mente dell’art. 26 commi 1 e 3 l. 23 dicembre 1999 n. 488 (c.d. Convenzioni CONSIP).
Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento, ha comunque l’obbligo di utilizzare, come limiti massimi, i parametri prezzo-qualità delle Convenzioni CONSIP.
L’inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è causa di responsabilità amministrativa, ex art. 26 comma 3 l. 23 dicembre 1999 n. 488, e determina nullità dei contratti stipulati, ai sensi dell’art. 11 comma 6 l. 15 luglio 2011 n. 111.

L’Università può utilizzare i cataloghi elettronici del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’economia e delle Finanze avvalendosi di Consip s.p.a.

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Art. 6 - I.V.A.

Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto dell’I.V.A.