Codice Etico

Titolo 3 - Tutela dell'Università

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Art. 12 - Utilizzo delle risorse dell'Università

Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali, nel rispetto formale e sostanziale delle norme e dei regolamenti vigenti, e in modo da poter rendicontare l’uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.
A nessun componente dell’Ateneo è consentito, in difetto di autorizzazione da parte dei competenti organi, utilizzare o concedere in uso, a persone o enti, attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell’Università, per fini di natura personale e/o per scopi estranei a quelli dell’istituzione universitaria o, in ogni caso, non approvati da quest’ultima.

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Art. 13 - Uso e tutela del nome dell'Università

Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell’istituzione, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
Salva autorizzazione, a nessun componente è consentito:

utilizzare il logo e il nome dell’Università;
associare la reputazione dell’Università ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
esprimere pubblicamente posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell’Università.

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Art. 14 - Doveri di riservatezza

I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:

rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l’Università detenga informazioni protette;
non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

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Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o l’occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell’Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in materia di proprietà industriale e intellettuale.
In particolare, le invenzioni sviluppate all’interno dell’Università, o con l'ausilio di personale, materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in materia.

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Art. 16 - Conflitto di interessi

Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo contrasto con l’interesse dell’Ateneo.
Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.
L’interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:
- interesse personale dell’appartenente alla comunità;
- interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
- interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o possegga una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia genere;
- interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente dell’Università.
Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza, venga a trovarsi in conflitto d’interessi con l’Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile dell’organo, della struttura o dell’ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti, deliberazioni o azioni in merito.