Codice Etico

Titolo 2 - Regole di condotta

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Art. 5 - Doveri fondamentali

L’Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
Altresì, tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a uniformarsi, nel loro agire, alle norme vigenti e a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell’istituzione universitaria, nel suo complesso, e di ogni suo singolo componente.

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Art. 6 - Divieto di discriminazioni

L’Università respinge e persegue ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l’Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
È compito dell’Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

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Art. 7 - Abuso di posizione

A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell’autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l’esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

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Art. 8 - Molestie di natura sessuale

Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali.
L’Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.
Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza, mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente.
È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.
L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.
Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.

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Art. 9 - Familismo, nepotismo e favoritismo

Ricorre familismo o nepotismo quando un dipendente dell’Ateneo, nel suo ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l’avvio e lo sviluppo della carriera universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.
Altresì, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell’Ateneo, ai valori d’imparzialità e all’interesse di altri candidati più meritevoli.
Fatta salva la normativa vigente, l’Università condanna e persegue ogni forma di familismo, nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.

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Art. 10 - Doni e benefici

Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, suscettibili di pregiudicare, direttamente o indirettamente, l’indipendenza e l’autonomia nell’adempimento dei compiti istituzionali.
Possono essere accettate offerte spontanee di doni o di omaggi di modesto o nullo valore economico, in occasione di manifestazioni culturali, convegni o visite, e sempre che il fatto non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto adempimento delle attività istituzionali.

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Art. 11 - Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l’obbligo di rilevarne e segnalarne l’inosservanza