Regolamento per la formazione medico specialistica

Titolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Le Scuole di Specializzazione mediche non coinvolte per l’anno 2008-2009 in procedure di federazione si dotano in autonomia di proprio regolamento, nel quale devono essere previste in via transitoria le seguenti disposizioni:

- la direzione della nuova Scuola è deliberata per il primo anno dalla Facoltà nell’ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);

- il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione e da un rappresentante degli specializzandi.

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Art. 25 - Ambito di applicazione

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

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Art. 26 - Federazione di Scuole

Per quanto fa riferimento alla Federazione di Scuole promossa dal Miur con DM 31.03.2009 valgono le norme e le previsioni, anche in rapporto agli Organi Direttivi, stabilite con apposite convenzioni interuniversitarie.