Regolamento per la formazione medico specialistica

Titolo 5 - Altre attività

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 22 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può interferire la formazione prevista dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Direttore della Scuola.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 23 - Attività intramoenia

Eventuali attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle norme statali e regionali e dallo specifico regolamento dell’azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l’attività. Lo specializzando può essere inserito nelle schede di determinazione del riparto degli interventi chirurgici intramoenia.