Regolamento per la formazione medico specialistica

Titolo 1 - Principi generali

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione medico specialistica ai sensi del D.L.vo n. 368 del 17/08/1999, ad esclusione degli indirizzi tecnici.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 2 - Fonti normative

Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area medica e le procedure organizzative della formazione specialistica sono disciplinate nell'ordine da:

- il D.P.R. 10 marzo 1962, n. 182;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;
- il D.M. 11.05.1995 “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico”;
- il D.L.vo n. 368 del 17.08.1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 517 dd. 21.12.1999;
- il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DD.RR. 409/AG dd. 01/10/2001; 960/2002 dd. 07/06/2002;
- il D.M. 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
- il D.M 01.08 2005 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il D.M. 06.03 2006, n. 172 “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina”;
- il D.M. 29.03.2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006”;
- il D.P.C.M. dd. 06.07.2007 “Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici”;
- il protocollo d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti”;
- gli ordinamenti didattici delle singole Scuole;
- il DM 31.03.2009 “Scuole di Specializzazione Mediche, assegnazione contratti relativi all’a.a. 2008/2009”, con particolare riferimento alla previsione di federazione di Scuole.

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Art. 3 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

a) “Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’area medica attivate ai sensi del D.L.vo 368 del 17/08/1999;
b) “Formazione specialistica”: il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole;
c) “Contratto di Formazione Specialistica”: lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1348-2008 dd. 10.07.2008;
d) “Specializzando”: l’iscritto a Scuole di Specializzazione dell’area medica dell’Università degli Studi di Trieste. Lo Specializzando è anche definito Medico in Formazione Specialistica;
e) “Sede di assegnazione”: l’unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico in sede di predisposizione del proprio Programma di formazione;
f) “Programma Generale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola;
g) “Programma Personale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento professionalizzante) specifiche per ogni singolo specializzando;
h) “Piano di studi”: l’insieme delle attività di didattica formale previste per ciascun anno di corso.
i) “Giorni lavorativi”: esclusivamente ai fini del computo dei giorni di permesso e di assenza per malattia la settimana “lavorativa” viene considerata di 5 giornate.
j) Nel presente Regolamento, nel caso di Scuole riformate secondo il DM 01.08.2005, per “Direttore della Scuola” si intende il “Coordinatore” e per “Consiglio della Scuola” si intende il “Comitato Ordinatore”.

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Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandi

Sono Organi delle Scuole di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti.
L’inizio dell’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche fissato, per ciascun anno, con decreto ministeriale.
I titolari dei Contratti di Formazione Specialistica, in quanto iscritti alle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell’Ateneo.