Conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4.11.2005 n. 230

Art. 10 - Contratti di diritto privato e affidamenti a titolo gratuito

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti diversi da quelli indicati all’art. 9 avviene, su proposta dei Consigli di Facoltà, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso o mediante affidamento gratuito.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore, o da un suo delegato, secondo quanto specificato nel bando di selezione.
3. Il corrispettivo previsto dal contratto è erogato in due soluzioni, di cui la prima, in misura pari al 40%, a titolo di anticipo, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto e la seconda, in misura pari al 60%, successivamente alla consegna del diario delle lezioni presso la Presidenza di Facoltà e alla verifica dell’avvenuto svolgimento del corso e degli adempimenti previsti ai sensi del DM 31/10/2007 n. 544 e del D.D. 10/6/2008 n. 61.
4. Per gli insegnamenti che risultino non seguiti da alcuno studente, il corrispettivo previsto sarà ridotto nella misura percentuale indicata dalla Facoltà e il docente sarà tenuto a svolgere le sessioni di esame previste e fornire l’assistenza agli studenti ove se ne presenti la necessità.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, la prestazione viene regolata dagli articoli dal 2229 al 2238 del codice civile. In caso di inadempimento, anche se dovuto a forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titoli II, capo XIV del c.c.

6. L’ attività di docente a contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università.