Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA

Titolo 6 - Norme transitorie

Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA

Capo 1 - Istituzione delle biblioteche

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Art. 6.1 - Istituzione delle biblioteche

Con l’approvazione del presente regolamento vengono istituite le biblioteche definite nell’Allegato A non integrante del presente regolamento.

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Capo 2 - Biblioteche esistenti

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Art. 6.2.1 - Nomina dei Responsabili dei punti biblioteca e dei Direttori delle biblioteche

Gli attuali Direttori delle biblioteche di settore sono i Responsabili del loro punto biblioteca e assumono la direzione delle biblioteche di nuova istituzione – v. allegato D, colonna 1, non integrante del presente regolamento – in cui il punto biblioteca è inserito.
I Direttori delle attuali biblioteche di settore del Servizio Bibliotecario di Ateneo proporranno al Coordinatore i Responsabili dei punti biblioteca di nuova istituzione, che faranno parte della loro biblioteca. Il Coordinatore – sentito il Comitato – proporrà direttamente al Direttore amministrativo i Responsabili di punti biblioteca che faranno parte di biblioteche non previste dal regolamento attualmente in vigore.

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Art. 6.2.2 - Funzionamento dei punti biblioteca esistenti

I punti biblioteca già esistenti – v. allegato D, non integrante del presente regolamento, colonna 2,– si occuperanno dell’inventariazione e della catalogazione del patrimonio bibliografico delle strutture indicate nell’allegato D, colonna 3, non integrante del presente regolamento, oltre che della raccolta dei dati che verranno ritenuti essenziali per la misurazione e la valutazione di queste strutture.

I punti biblioteca potranno avere commissioni analoghe alla Commissione di biblioteca, a cui parteciperà il Responsabile del punto biblioteca.

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Capo 3 - Trasferimenti a SBA

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Art. 6.3.1 - Trasferimenti a SBA del personale dell’area delle biblioteche

Il personale dell’area delle biblioteche attualmente in servizio nei dipartimenti verrà assegnato a SBA dall’entrata in vigore del presente regolamento. SBA si occuperà di garantire tutti i servizi biblioteconomici che venivano in precedenza effettuati nei dipartimenti dal personale trasferito.

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Art. 6.3.2 - Trasferimenti a SBA di altro personale e patrimonio

Il patrimonio bibliografico delle strutture elencate nell’allegato D, colonna 3, non integrante del presente regolamento, può essere gestito dai dipartimenti fino alla avvenuta riorganizzazione edilizia e alla concentrazione dei relativi fondi bibliografici in un’unica sede e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Da quella data i patrimoni bibliografici dei dipartimenti verranno gestiti da SBA. SBA garantirà per queste strutture la disponibilità della consultazione e del prestito.

Dopo il trasferimento del patrimonio bibliografico a SBA, l’Amministrazione assegnerà a SBA o confermerà presso i dipartimenti il personale che lavora per i servizi della biblioteca in base all’attività prevalentemente svolta.

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Capo 4 - Trasferimento anticipato di personale e patrimonio a SBA

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Art. 6.4 - Trasferimento anticipato di personale e patrimonio a SBA

Nell’eventualità che i dipartimenti elencati nell’allegato D, non integrante del presente regolamento, colonna 3, decidano di trasferire la biblioteca o il fondo bibliografico a SBA prima del trasferimento di cui all’art. 6.3.2, essi devono farsi carico delle seguenti operazioni:

1. assumersi con atto formale la responsabilità dello stato del patrimonio bibliografico e dei volumi mancanti al momento del passaggio a SBA
2. deliberare lo scarico inventariale del patrimonio bibliografico – ed eventualmente di altro materiale -, per il passaggio a SBA, che delibererà la presa in carico e ne darà comunicazione formale all’Amministrazione centrale
3. deliberare il passaggio del personale che lavora per la biblioteca a SBA
4. impegnarsi a trasferire a SBA i fondi necessari per gli acquisti di materiale bibliografico, in attesa che le biblioteche vengano finanziate con il sistema previsto dal presente regolamento
5. trasferire a SBA i fondi ricevuti per gli abbonamenti periodici, che dall’anno successivo verranno attribuiti direttamente a SBA.

SBA si impegna a garantire per queste strutture la disponibilità della consultazione e del prestito.

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Capo 5 - Tipologia dei finanziamenti

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Art. 6.5 - Tipologia dei finanziamenti

A partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, SBA distribuirà i fondi per le sue biblioteche sulla base degli indici di cui all’art. 5.2.

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Capo 6 - Applicazione di altre norme

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Art. 6.6 - Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento trovano applicazione le leggi con le quali viene sancita l’osservanza di particolari obblighi a carico delle biblioteche pubbliche e le norme del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

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Capo 7 - Entrata in vigore

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Art. 6.7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del decreto rettorale di emanazione e verrà applicato sulla base della programmazione annuale dell’Ateneo.