Direttive per la partecipazione e l'adesione a centri interuniversitari, consorzi e ad altre strutture di ricerca

Art. 5 - Sottoscrizione dell’atto di costituzione o di adesione

Dopo l’approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, la partecipazione alle strutture di cui al precedente art. 2 avviene mediante sottoscrizione dell’atto di costituzione o di adesione da parte del Magnifico Rettore o di un suo delegato.