Didattico di Ateneo

Titolo 3 - Diritti e doveri degli studenti

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Art. 28 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio comprese le tasse di immatricolazione o di iscrizione sono indicati nel Manifesto degli studi e negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall’Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio vengono deliberate dal Senato accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà interessato, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma 1.
4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica/magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo con il riconoscimento parziale dei crediti acquisiti nel precedente Corso. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Facoltà interessato.
5. Il presente articolo non si applica ai Dottorati di ricerca.

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Art. 29 - Certificazioni

L’Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del RAU, l’Ateneo rilascia, come supplemento dell’attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
L’Ateneo rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma 1, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

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Art. 30 - Tutela dei diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio compete al Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, provvede a curare le modalità particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento costante di tale scopo generale.
Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Consiglio di Facoltà e/o i Consigli del Corso di studio di appartenenza.
Sono immediatamente esecutive tutte le delibere riguardanti le convalide di atti di carriera compiute presso istituzioni accademiche italiane o straniere riguardanti passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di carriera.
Le delibere vengono notificate dalla Segreteria studenti agli interessati, che potranno ricorrere al Rettore entro trenta giorni dal ricevimento.