Didattico di Ateneo

Art. 7 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, commi 4 e 5, del RAU, le proposte di istituzione, attivazione o disattivazione di un Corso di studi sono deliberate dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà interessati.
2.Le proposte devono essere adeguatamente motivate e, per quanto riguarda le istituzioni, far riferimento alla consultazione di cui all’articolo 11, comma 4, del RAU.
3.La proposta di istituzione di un Corso di studio contiene in allegato il relativo Ordinamento didattico. Si applica la procedura disciplinata dall’articolo 9 del RAU, fatta eccezione per l’istituzione dei Master di cui all’articolo 15 del presente Regolamento.

Non possono essere istituiti due diversi Corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi Ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti per le Lauree e e per almeno 30 crediti per le Lauree magistrali.

Qualora l’Ordinamento didattico di un Corso di studio soddisfi i requisiti di due Classi differenti, possono essere istituiti Corsi di studio come appartenenti ad ambedue le Classi, fermo restando che ciascuno studente indica, al momento dell’immatricolazione, la Classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al secondo anno.
4. La proposta di attivazione di un Corso di studi già previsto dal presente Regolamento o dai suoi successivi emendamenti comprende il relativo Regolamento didattico.
Sulla proposta di attivazione deliberano il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti e dei termini stabiliti con apposito Decreto ministeriale.
In caso di approvazione il corso di studi è attivato subordinatamente all’inserimento dello stesso nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero, a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione.
5. La disattivazione di un Corso di studio è proposta dalla Facoltà interessata negli stessi termini previsti per l’attivazione, è decisa secondo la procedura di cui ai paragrafi precedenti ed ha effetto a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione.
L’Ateneo garantisce la possibilità per gli studenti già iscritti al Corso di studi disattivato di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.