Didattico di Ateneo

Titolo 1 - Corsi di studio e strutture didattiche

Didattico di Ateneo

Art. 2 - Titoli e Corsi di studio

L’Ateneo rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonché Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari, conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio.
I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla stessa Classe hanno identico valore legale. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dall’indicazione della Classe di appartenenza. Sono inoltre corredati dal Supplemento del diploma di cui all’articolo 29, comma 2.
Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall’articolo 26 del presente Regolamento.
Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono disciplinati dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, autonomamente approvati dall’Ateneo, in conformità con le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore ed in particolare dal RAU e successive modifiche.
La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai diversi Corsi di studio, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell’ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio stessi.
Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili) la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente articolo, se previsto da specifiche disposizioni di legge.
L’Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai Corsi di studio.

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Art. 3 - Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche dell’Ateneo sono le Facoltà.
2. Ciascuna Facoltà può istituire:

a) Consigli di Corsi di studio, articolati in Consigli di Corso di laurea, Consigli di Corso di laurea magistrale, Consigli di Corso di specializzazione e Consigli di Corso di master universitario;
b) eventuali strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi.

3. La proposta di istituzione di nuovi corsi deve essere sottoposta all’approvazione del MiUR, ai sensi dell’articolo 11 della legge 341/90 e delle vigenti disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, tramite la Banca dati dell’offerta formativa.
4. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivati a ciascun livello corsi di studio interfacoltà o interuniversitari con altri Atenei italiani o esteri, comprese le Scuole interateneo di specializzazione e Corsi di master congiunti.
5. Le strutture didattiche non previste dallo Statuto sono rette da un Consiglio costituito dai docenti responsabili dei corsi d’insegnamento attivati in ciascuna struttura e da una rappresentanza degli studenti determinata dal Consiglio di Facoltà, in base a criteri stabiliti dal Senato accademico.
6. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, ove non contemplati dallo Statuto, l’istituzione di organi ristretti, cui le strutture sovraordinate possono demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
7. Presso ogni Facoltà è istituito un Comitato paritetico per la didattica ai sensi dello Statuto.
8. I Comitati di cui al comma 7 devono esprimere parere sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso la Facoltà di afferenza, con particolare riferimento all’effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entra trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

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Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

L’ordinamento didattico di un Corso di studio è l’insieme delle norme che regolano i curricula del Corso stesso.Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti dall’Ateneo sono redatti in conformità al RAU (articolo 10 e articolo 11, comma 3) e ai Decreti ministeriali, e sono parte integrante del presente regolamento.
Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio vengono specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e vengono individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT (art. 3 c.7 dei Decreti ministeriali).

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Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

Il Regolamento didattico di un Corso di studio viene redatto in conformità all’articolo 12 del RAU ed al relativo ordinamento didattico e ne specifica gli aspetti organizzativi; viene approvato dal competente Consiglio di Facoltà contestualmente all’attivazione del Corso di studio e viene sottoposto a revisione annuale.
Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina in particolare:

a) l’elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all’acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, ossia l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché articolazioni in moduli e tipologie didattiche e delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali;

b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;
c) l’assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso;
d) l’articolazione dei curricula offerti nell’ambito del corso, e l’eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
e) le eventuali obbligatorietà di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
f) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e di stati dell’Unione europea;

g) le modalità di verifica dei requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l’assolvimento del debito formativo;

h) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
i)le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

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Art. 6 - Compiti dei Consigli di Facoltà

I Consigli di Facoltà assicurano il coordinamento e l’armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e dalle Strutture didattiche attivate al suo interno.
Il Consiglio di Facoltà delibera in particolare:

a) sul calendario didattico e sull’articolazione dell’anno accademico;
b) sulla distribuzione temporale dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori;
c) sull’istituzione delle Commissioni didattiche paritetiche;

d) sulle proposte di istituzione, di attivazione e di disattivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell’articolo 7, comma 1;
e) sull’attivazione di moduli didattici di ogni tipologia e sulla copertura mediante supplenze, affidamenti o contratti;
f) sull’approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica;
g) sul coordinamento dei curricula dei Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe;
h) sull’organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e formative;
i) sull’organizzazione delle attività di orientamento e tutorato ai sensi del Regolamento previsto dall’articolo 10;
j) sulla proposta di organizzazione e attivazione di servizi didattici integrativi.

3. Il Consiglio di Facoltà può delegare una o più funzioni di cui al paragrafo precedente ai Consigli di Corso di studio, ove istituiti.

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Art. 7 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, commi 4 e 5, del RAU, le proposte di istituzione, attivazione o disattivazione di un Corso di studi sono deliberate dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà interessati.
2.Le proposte devono essere adeguatamente motivate e, per quanto riguarda le istituzioni, far riferimento alla consultazione di cui all’articolo 11, comma 4, del RAU.
3.La proposta di istituzione di un Corso di studio contiene in allegato il relativo Ordinamento didattico. Si applica la procedura disciplinata dall’articolo 9 del RAU, fatta eccezione per l’istituzione dei Master di cui all’articolo 15 del presente Regolamento.

Non possono essere istituiti due diversi Corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi Ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti per le Lauree e e per almeno 30 crediti per le Lauree magistrali.

Qualora l’Ordinamento didattico di un Corso di studio soddisfi i requisiti di due Classi differenti, possono essere istituiti Corsi di studio come appartenenti ad ambedue le Classi, fermo restando che ciascuno studente indica, al momento dell’immatricolazione, la Classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purchè questa diventi definitiva al momento dell’iscrizione al secondo anno.
4. La proposta di attivazione di un Corso di studi già previsto dal presente Regolamento o dai suoi successivi emendamenti comprende il relativo Regolamento didattico.
Sulla proposta di attivazione deliberano il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti e dei termini stabiliti con apposito Decreto ministeriale.
In caso di approvazione il corso di studi è attivato subordinatamente all’inserimento dello stesso nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero, a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione.
5. La disattivazione di un Corso di studio è proposta dalla Facoltà interessata negli stessi termini previsti per l’attivazione, è decisa secondo la procedura di cui ai paragrafi precedenti ed ha effetto a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione.
L’Ateneo garantisce la possibilità per gli studenti già iscritti al Corso di studi disattivato di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.

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Art. 8 - Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo costituisce l’unità di misura dell’impegno complessivo richiesto allo studente per lo svolgimento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario. Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

2. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano la frazione dell’impegno orario complessivo, che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono norme al fine di valutare l’obsolescenza dei crediti acquisiti in relazione all’evoluzione della materia oggetto delle attività formative corrispondenti.
4. Le Facoltà possono prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questo presenti idonea certificazione (nel rispetto della normativa vigente) che attesti l’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il predetto riconoscimento è consentito nei limiti stabiliti dai Decreti ministeriali (articolo 4).
I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell’Unione europea e al possesso di abilità informatiche possono essere riconosciuti, in conformità ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciati da strutture, interne o esterne all’Ateneo, di riconosciuta competenza.
5. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell’Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà.

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Art. 9 - Manifesto degli studi

L’Ateneo pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l’indicazione dei Corsi di studio attivati nonché i termini di immatricolazione e di iscrizione e le informazioni utili alla puntuale conoscenza dell’attività didattica dell’Ateneo nelle sue principali articolazioni.

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Art. 10 - Orientamento e tutorato

Nell’ambito dell’Ateneo è istituito un Servizio per il coordinamento delle attività di orientamento.
Le attività di orientamento, di tutorato e didattiche integrative previste dalle leggi vigenti sono disciplinate da apposito Regolamento.